Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48063 del 27/09/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 48063 Anno 2013
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: MARINI LUIGI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DI BARI LUIGI N. IL 03/05/1955
avverso la sentenza n. 3229/2009 CORTE APPELLO di BARI, del
14/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI MARINI;

Data Udienza: 27/09/2013

Avverso tale decisione è stato proposto ricorso col quale si lamenta che la responsabilità sia
stata fatta derivare dalla mera qualità di custode del bene sequestrato, in assenza di qualsiasi
accertamento specifico in ordine alla condotta di violazione dei sigilli.
Il motivo è manifestamente infondato, avendo i giudici accertato la presenza fisica del
ricorrente al momento del controllo sul cantiere in data 20/1/2005 e considerato tale
circostanza unitamente alla qualifica di custode a costui attribuita in occasione del sequestro
operato alcuni giorni prima.
Sulla base delle considerazioni fin qui svolte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con
conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art.616 c.p.p., di sostenere le spese del
procedimento.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n.186,
e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare
in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la
somma, determinata in via equitativa, di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente
giudizio, nonché al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso n Roma il 27/9/2013.

Con sentenza in data 14/5/2012 la Corte di Appello di Bari ha parzialmente riformato,
confermando i giudizio di responsabilità ma eliminando la condizione imposta in relazione alla
sospensione condizionale della pena, la sentenza del 13/5/2009 del Tribunale di Foggia con cui
il Sig. Luigi DI BARI è stato condannato in relazione al reato previsto dagli artt.110 cod. pen.
e 49, comma 349, cod. pen., commesso tra 1’11 e il 20 gennaio 2005.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA