Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48061 del 27/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 48061 Anno 2013
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
HALILOVIC MONE VERA N. IL 28/04/1976
avverso la sentenza n. 1908/2011 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
21/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 27/09/2013

1) Con sentenza del 21.5.2012 la Corte di Appello di Firenze confermava la sentenza
del Tribunale di Pistoia, emessa in data 19.10.2010, con la quale Halilovic Monevera era
stata condannata alla pena di anni uno di reclusione per il reato di cui alrart.10 bigs
74/2000.
Ricorre per Cassazione Alilovic Monevera, denunciando il vizio di motivazione della
sentenza impugnata. La motivazione ,infatti, è costituita soltanto da una fotocopia
delle fatture e dallo scarno riferimento a precedenti penali (peraltro riferiti ad
Halilovic Cirlan) insussistenti.
2) Il ricorsoèaspecifico e manifestamente infondato.
2.1) La Corte territoriale ha rilevato che l’appello riguardava soltanto il trattamento
sanzionatorio, per cui, se con il generico motivo di ricorso si intende denunciare il
vizio di motivazione in ordine alraffermazione di responsabili* lo stesso è
inammissibile.
Quanto alla determinazione della pena, è pacifico che il giudice di merito debba
riferirsi ai parametri di cui all’art.133 c.p., ma non è necessario, a tal fine, che li
esamini tutti, essendo sufficiente che specifichi a quale di esso ha inteso far
riferimento. La commisurazione della pena è, invero, un giudizio di fatto lasciato alla
discrezionali t del giudice, che deve motivare nei soli limiti atti a far emergere, in
misura sufficiente, la sua valutazione.
La Corte territoriale, a parte rerroneo riferimento ad Halilovic Cirlan (frutto di un
mero errore materiale) ha ritenuto che rentift dei fatti (stante il numero delle
fatture occultate) ed i precedenti penali per reati contro il patrimonio
(effettivamente sussistenti come emerge dal certificato penale in atti) non
consentissero alcuna riduzione della pena irrogata in primo grado.
3) Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al
pagamento delle spese processuali, nonclì, in mancanza di elementi atti ad escludere la
colpa nella determinazione della causa di inammissibili* al versamento in favore della
cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro
1.000,00, ai sensi delrart.616 c.p.p.
P. Q. M.
bichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento della somma di curo 1.000,00 in favore della cassa delle
ammende.
rz. 4
Così deciso in Roma il 27.9.2013
TA

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