Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48060 del 27/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 48060 Anno 2013
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: GAZZARA SANTI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DELOGU PIERGIORGIO N. IL 27/04/1975
avverso la sentenza n. 4054/2011 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
18/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;

Data Udienza: 27/09/2013

Ritenuto:
– che con la sentenza in epigrafe segnata la Corte di Appello di Firenze ha
confermato la pronuncia di prime cure, con la quale Piergiorgio Delogu
era stato riconosciuto responsabile del reato di cui agli artt. 81 cpv
cod.pen. e 2, co. 1 bis, L. 638/83, per avere omesso, quale rappresentante
previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni corrisposte ai
lavoratori dipendenti relativamente ai mesi di febbraio, aprile, giugno,
agosto, ottobre, dicembre del 2006, e febbraio del 2007, e condannato
alla pena ritenuta di giustizia;
– che la difesa dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione,
eccependo la insussistenza di prove in ordine alla sussistenza del reato, in
quanto non è emerso che il prevenuto avesse corrisposto la dovuta
retribuzione ai dipendenti, condizione questa perché si possa cristallizzare
la fattispecie contestata, né avrebbe potuto attribuirsi rilevanza
probatoria ai modelli DM 10;
– che il vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta l’impugnata pronuncia,
permette di ritenere logica e corretta la argomentazione motivazionale,
adottata dal giudice di merito, in ordine alla concretizzazione del reato e
alla ascrivibilità di esso in capo al prevenuto;
– che il motivo di annullamento, formulato dalla difesa del Delogu, è del
tutto destituito di fondamento: a giusta ragione, infatti, la Corte ha
evidenziato come la prova positiva che gli stipendi erano stati
effettivamente corrisposti dall’imputato ai dipendenti, con le relative
trattenute, poi non riversate all’INPS, fosse stata idoneamente fornita
dall’organo dell’accusa con la testimonianza del funzionario dell’ente
previdenziale, Massimo Maggioni, e con la documentazione prodotta, in
particolare il modello DM10, in cui lo stesso imputato ha riportato le
ritenute operate e gli stipendi corrisposti;

legale della Delogu Piergiorgio & C. Exencial, di versare all’INPS le ritenute

- che l’effettiva corresponsione delle retribuzioni de quibus, a fronte di
una imputazione quale quella contestata, può essere provata dal modello
DM10 ( ex multis Cass. 24/11/2011, n. 1855 );
– che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge;

dichiara inammissibile il ricorso e e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle
Ammende della somma di euro 1.000,00.
Così deciso in Roma il 27/9/2013.

P. Q. M.

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