Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4806 del 06/11/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 4806 Anno 2015
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: BIANCHI LUISA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CHILLANO GIOVANNI N. IL 17/12/1957
SCHININA’ CLAUDIO N. IL 07/03/1974
avverso la sentenza n. 294/2013 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 10/12/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;

Data Udienza: 06/11/2014

3562/2014
Motivi della decisione

Le censure riguardano solo il trattamento sanzionatorio. Chillano si duole che le
concesse attenuanti generiche non siano state computate nella massima estensione e
Schininà contesta la mancata concessione delle stesse.
Si tratta di doglianze di merito, inammissibili perché riguardano l’esercizio del potere
discrezionale che compete al giudice in punto di dosimetria della pena, qui
correttamente esercitato valorizzando, nei confronti di Chillano la gravità dei fatti a
fronte dello stato di incensuratezza ; ed escludendo il beneficio per Schininà per i
gravi precedenti penali e la assenza di validi elementi stante, in particolare, la del
tutto generica ammissione di responsabilità.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle
spese del procedimento ed al pagamento a favore della cassa delle ammende, non
emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1000,00 (mille/00) a titolo di
sanzione pecuniaria.
p.q.m.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di
euro 1000,00 (mille/00) ciascuno.
Così deciso in Roma il 6.11.2014

Chillano Giovanni e Schininà Claudio, per il tramite del difensore di fiducia, ricorrono,
con separati ricorsi avverso la sentenza indicata in epigrafe che, riformando in melius
quella di primo grado solo con riferimento al trattamento sanzionatorio, ne ha
confermato la responsabilità per il reato di cui all’art. 73 dPR 309/90, in concorso,
per la detenzione ed il trasporto di circa 100 gr. di cocaina.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA