Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48058 del 27/09/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48058 Anno 2013
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: MULLIRI GUICLA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Scalsi Tommaso, nato a Livorno il 3.9.80
imputato artt. l e 2 L. 638/83
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Firenze del 10.1.13
Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;
Letta la richiesta del P.G. che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
osserva
A seguito della condanna inflittagli per la violazione degli artt. 1 e 2 L. 638/83, il
ricorrente odierno ha proposto appello invocando, previo riconoscimento delle attenuanti
generiche, una riduzione della pena nonché la revoca del beneficio della sospensione
condizionale.
La decisione impugnata ha accolto entrambi i motivi.
Il condannato censura, però, tale pronuncia perché, a suo dire, non è stata fornita
motivazione del riconoscimento delle attenuanti generiche e del fatto che la riduzione applicata
non sia stata minore.
Il ricorso è manifestamente infondato e, quindi, inammissibile. In primo luogo, si deve
osservare che i giudici hanno motivato l’accoglimento del motivo di appello «tenuto conto della
complessiva entità dei fatti e della sua (dell’imputato, n.d.r. ) incensuratezza». Indi, essi hanno ridotto
Data Udienza: 27/09/2013
la pena detentiva iniziale, da un mese di reclusione, a 20 giorni, vale a dire di un terzo (cioè
il
massimo consentito) mentre la pena pecuniaria (di 100 € di multa) è stata ridotta anche in misura
maggiore, essendo stata portata a 40 C, e, quindi, determinandola, addirittura in misura
illegale che, però, in difetto di impugnazione del P.G., non può essere qui censurata.
Di certo, è una dimostrazione ulteriore di quanto sia ingiustificata la presente doglianza.
Alla presente declaratoria segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 C.
Visti gli artt. 610 e ss. c.p.p.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 C.
Così deciso in Roma nell’udienza del 27 settembre 2013
Il Prel nte
P.Q.M.