Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48054 del 27/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 48054 Anno 2013
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: GAZZARA SANTI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FERLA CARMELO N. IL 10/12/1946
RIZZA MICHELA N. IL 14/04/1948
avverso la sentenza n. 1053/2012 CORTE APPELLO di CATANIA, del
28/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;

I

Data Udienza: 27/09/2013

Ritenuto:
-che con la sentenza in epigrafe segnata la Corte di Appello di Catania, in
parziale riforma della pronuncia di prime cure, con la quale Carmelo Ferla
e Rizza Carmela erano stati riconosciuti colpevoli del reato di cui all’art. 44
lett. b), d.P.R. 380/01, di violazioni delle normative sulle edificazioni in c.a.
favore degli imputati il beneficio della non menzione;
-che la difesa dei prevenuti ha proposto ricorso per cassazione,
eccependo il vizio di motivazione in ordine alla affermata responsabilità
del Ferla in relazione ai reati contestati, in quanto costui doveva essere
riconosciuto estraneo ai fatti per cui è processo, come ampiamente
emerso dalla istruttoria dibattimentale; di poi, come rilevato in appello, la
pena inflitta è da ritenere eccessiva;
-che la stessa difesa ha inoltrato in atti memoria nella quale ribadisce e
specifica ulteriormente le ragioni poste a sostegno delle censure avanzate
in ricorso, di cui chiede raccoglimento;
-che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa del Ferla col primo
motivo di annullamento, il giudice di merito ha correttamente
argomentato sulle ragioni che lo hanno determinato a ritenere l’imputato
colpevole dei reati ad esso contestati: la presenza dello stesso sui luoghi,
in uno al rapporto di coniugio con la Rizza rappresenta, ineludibilmente,
elemento sintomatico del suo interesse e del suo coinvolgimento nella
realizzazione dei lavori abusivi ( Cass. 27/4/1998, Pisano ), il cui
completamento avrebbe permesso di soddisfare, al meglio, le esigenze
a bitative;
-che immeritevole di accoglimento si palesa il secondo motivo di
annullamento, con cui si contesta la eccessività del trattamento
sanzionatorio, ritenuto, di contro, adeguatamente commisurato alla

< e antisismica, e condannati alla pena ritenuta di giustizia, ha concesso in gravità dei fatti contestati, in ragione dell'entità dei due manufatti abusivamente edificati; -che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge; P. Q. M. delle spese processuali e ciascuno di essi al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di euro 1.000,00. Così deciso in Roma il 27/9/2013. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento

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