Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48054 del 06/11/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 48054 Anno 2015
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: AIELLI LUCIA

Data Udienza: 06/11/2015

DE MARTINO Armando nato a Castellammare di Stabia ( NA) il 22.9.1981
visti gli atti , la sentenza ed il ricorso;
sentita la relazione del Consigliere dott. Lucia AIELLI ;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Mario PINELLI che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

1

Ritenuto in fatto

Con sentenza del 3.6.2015 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale dì Torre
Annunziata , applicava , ex art. 444 c.p.p., nei confronti di DE MARTINO Armando la pena di
anni uno e mesi sei di reclusione per il reato di tentata estorsione.
Proponeva ricorso per cassazione avverso tale decisione De Martino Armando, personalmente,
il quale eccepiva la violazione di legge (art. 606 c. 1 lett. c) c.p.p.), in relazione all’omessa

Considerato in diritto

Il ricorso è inammissibile in quanto palesemente infondato .
Deve premettersi che il ricorso per cassazione avverso sentenza di applicazione di pena è
ammissibile solo in caso di pena illegale o per questioni inerenti all’applicazione delle cause di
non punibilità di cui all’art. 129, comma primo, cod. proc. pen. ( Sez.2, Sentenza n.7683 del
27/01/2015, dep. 19/02/2015, Rv. 263431).
Quanto a tale specifico motivo questa Corte ha ripetutamente affermato che nella motivazione
della sentenza di patteggiannento il richiamo all’art.129 cod. proc. pen., è sufficiente a far
ritenere che il giudice abbia verificato ed escluso la presenza di cause di proscioglimento, non
occorrendo ulteriori e più analitiche disamine al riguardo ( Sez. 2, 6455/2011,rv. 252025; Sez.
6, 15972/2015, rv. 263082).
Nel caso in esame dalla semplice lettura della sentenza impugnata si ricava che il Giudice per
le indagini preliminari, ha valutato in maniera specifica gli elementi in forza dei quali gli era
preclusa una sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. ed ha puntualmente richiamato atti
di indagini di rilevante significato probante, sicchè deve ritenersi perfettamente adempiuto
l’onere motivazionale imposto dalla legge , nel caso di sentenza pronunciata ex art. 444 c.p.p..
Alla dichiarazione dì inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in
favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa
emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 1.500,00.
p.q.m.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 1.500,00 alla cassa delle Ammende .
Cosi deciso il 6.11.2015
Il consigliere est. dott. Lucia Aielli
ca—e-1219

motivazione circa possibilità di una pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p,.

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