Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48053 del 06/11/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 48053 Anno 2015
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: AIELLI LUCIA

Data Udienza: 06/11/2015

ALBANO SALVATORE nato a San Paolo Belsito (NA) il 10.1.1968
RAPPUCCI Iolanda nata a Noia (NA) il 21.2.1968
avverso la sentenza n. 5494/2014 del GUP di NOLA del 4.11.2014
visti gli atti , la sentenza ed il ricorso;
sentita la relazione del Consigliere dott. Lucia AIELLI ;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Mario PINELLI che ha concluso per ITannullamento senza rinvio della sentenza impugnata;

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Ritenuto in fatto

Con sentenza del 4.11.2014 il Giudice dell’Udienza Preliminare del Tribunale di Noia applicava ,
ex art. 444 c.p.p., nei confronti di Rappucci Iolanda e Albano Salvatore , la pena di mesi sette
e giorni quattro di reclusione ciascuno, come da essi richiesto, concedendo il beneficio della

Avverso tale sentenza propongono ricorso per Cassazione gli imputati, personalmente, i quali
deducono la manifesta illogicità della motivazione, avuto riguardo all’espresso diniego del
beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, beneficio
che, nel caso di sentenza di applicazione pena, discende automaticamente dalla legge ( artt.
24 e 25 d.p.r. 313/2002).

Considerato in diritto

Il ricorso è fondato con conseguente annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
Nel caso in esame il provvedimento impugnato, nel parte in cui espressamente nega il
beneficio della non menzione della condanna nel certificato penale, si pone del tutto al di
fuori delle ipotesi previste dall’ordinamento .
Difatti, come ha correttamente argomentato il Pubblico Ministero ricorrente, si tratta di un
atto che rientra nella categoria dell’abnormità, perché determina uno sviamento della
funzione giurisdizionale, la quale non rispecchia più il modello previsto dalla legge, ma si
colloca al di là del perimetro entro il quale è riconosciuta dall’ordinamento. Ciò può
avvenire tanto che si tratti di un atto strutturalmente “eccentrico” rispetto a quelli
positivamente disciplinati, quanto che si versi in una ipotesi di atto normativamente
previsto e disciplinato, ma “utilizzato” al di fuori dell’area che ne individua la funzione e la
stessa ragione di essere nell’iter procedimentale, ciò che segnala la relativa abnormità è
proprio l’esistenza o meno del “potere” di adottarlo. In questa prospettiva, dunque,
abnormità strutturale e funzionale si saldano all’interno di un “fenomeno” unitario. Ove
sia proprio I — attribuzione” a far difetto – e con essa, quindi, il legittimo esercizio della
funzione giurisdizionale – la conseguenza non potrà essere altra che quella dell’abnormità,
cui consegue l’esigenza di rimozione. Se invece all’autorità giudiziaria può riconoscersi
“attribuzione” circa l’adottabilità di un determinato provvedimento, i relativi, eventuali vizi
saranno solo quelli previsti dalla legge. Non importa e non basta dunque, per la
sussistenza dell’abnormità, che il potere, esistente, sia solo stato male esercitato, giacché
in tal caso esso sfocia in un atto illegittimo ma non abnorme.

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sospensione condizionale della pena e negando il beneficio della non menzione.

Nel caso in esame, i ricorrenti manifestano uno specifico interesse ad impugnare la sentenza in
quanto mirano alla eliminazione della pronuncia nella parte in cui essa si frappone
all’operatività degli artt. artt. 24, comma primo, lett. e) e 25, comma primo, lett. e) del d.P.R.
n. 313 del 2002 i quali dispongono che nei certificati generale e penale, richiesti
dall’interessato, non siano riportate, tra l’altro, le sentenze previste dall’art.445, ossia le
sentenze con cui venga applicata la pena su richiesta.
Trattasi di effetto automatico che discende direttamente dalla legge e rispetto al quale non si
ravvisa alcun potere discrezionale del giudice, con la conseguenza che l’espressa statuizione

p.q.m.

annulla senza rinvio la senza impugnata limitatamente al diniego del beneficio della non
menzione
Cosi deciso il 6.11.2015

Il consigliere est. dott… Lucia Aielli

Il presid nte dott. Domenico Gallo

del diniego, rende il provvedimento abnorme .

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