Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48052 del 27/09/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 48052 Anno 2013
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: GAZZARA SANTI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TOMASELLI ALFIO N. IL 11/06/1974
TOMASELLI SALVATORE N. IL 26/07/1977
avverso la sentenza n. 9/2010 CORTE APPELLO di CATANIA, del
27/09/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;

Data Udienza: 27/09/2013

Ritenuto:
-che con la sentenza in epigrafe segnata la Corte di Appello di Catania, in
riforma della pronuncia di prime cure, con la quale Alfio Tomaselli e
Salvatore Tomaselli erano stati dichiarati responsabili dei reati di cui agli
artt. 110 cod.pen., 44 lett. c), d.P.R. 380/01, 181, d.Lvo 42/04, di
all’art. 734 cod.pen., e condannati alla pena ritenuta di giustizia, ha
concesso agli imputati il beneficio della non menzione, con conferma nel
resto;
-che la difesa dei prevenuti ha proposto ricorso per cassazione,
eccependo la prescrizione dei reati; la violazione dell’art. 27 della
Costituzione in relazione all’art. 54 cod.pen., all’art. 62 bis cod.pen., e
all’art. 62, nn. 1 e 4, cod.pen.;
-che il vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta la impugnata
pronuncia, permette di rilevare la logicità e la correttezza della
argomentazione motivazionale, adottata dal giudice di merito in ordine
alla concretizzazione dei reati e alla ascrivibilità di essi in capo ai
prevenuti;
-che la Corte territoriale ha fornito pieno riscontro ai motivi libellati con
l’atto di appello, dando contezza delle ragioni per le quali ha confermato
il decisum di prime cure, riformato solo in punto di concessione del
beneficio ex art. 175 cod.pen.;
-che, a giusta ragione, privo di fondamento il decidente ha ritenuto il
richiamo allo stato di necessità, in quanto la esigenza di avere una
abitazione più grande non può rientrare nella causa di giustificazione
prevista dall’art. 54 cod.pen., il cui presupposto è la concreta imminenza
di un grave pericolo alla persona non altrimenti evitabile;
-che la Corte distrettuale ha denegato l’attenuante ex art. 62, co, 1,
cod.pen., evidenziando come la necessità di sopperire a bisogni familiari,

violazione alle normative sulle edificazioni in c.a. e antisismica, e di cui

lo scopo di procurare un alloggio alla propria famiglia, la esigenza di
superare le difficoltà esistenti per ottenere una concessione edilizia,
essendo caratterizzati da uno scopo egoistico e non da finalità
altruistiche, non sono sufficienti a costituire la base per l’applicabilità del
beneficio invocato;

condotta posta in essere dagli imputati, tali da permettere la concessione
delle attenuanti generiche;
-che, peraltro, con il ricorso si ribadiscono, in maniera non specifica, le
medesime doglianze avanzate in sede di gravame: la mancanza di
specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua
genericità come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di
correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e
quelle poste a fondamento della impugnazione, questa non potendo
ignorare la esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di
aspecificità conducente, ex art. 591, co. 1, lett. c), cod.proc.pen. alla
inammissibilità;
-che i reati si sono prescritti il 25/10/2012, successivamente alla
pronuncia resa dalla Corte di Appello di Catania, resa in data 27/9/2012;
-che la inammissibilità del ricorso, determinata dalla manifesta
infondatezza dei motivi, con consentendo l’instaurazione di un compiuto
rapporto di impugnazione, preclude la possibilità di rilevare e dichiarare la
sussistenza di cause di non punibilità, ex art. 129 cod.proc.pen. ( Cass.
S.U. 22/11/2000, De Luca );
-che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge;

-che non sono stati ravvisati dal giudice di merito elementi positivi nella

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento
delle spese processuali e ciascuno di essi al versamento, in favore della
Cassa delle Ammende della somma di euro 1.000,00.

Così deciso in Roma il 27/9/2013.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA