Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48050 del 06/11/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 48050 Anno 2015
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: AIELLI LUCIA

Data Udienza: 06/11/2015

PRIORE Roberto nato il 14.6.1966
CILURZO Davide Giuseppe nato il 5.12.1977
BORGESE Giuseppe nato il 17.12.1956
avverso la sentenza n. 4887/2009 della Corte d’Appello di Milano del 20.1.2014
visti gli atti , la sentenza ed il ricorso;
sentita la relazione del Consigliere dott. Lucia AIELLI ;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Mario PINELLI che ha concluso per l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio ;

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udito il difensore di Priore Roberto : avv. Christian BOSSI del Foro di Busto Arsizio che ha
chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito il difensore di Cilurzo Davide Giuseppe : avv. Christian BOSSI del Foro di Busto Arsizio in
sostituzione dell’avv. Paolantonio Nicola del Foro di Busto Arsizio come da delega depositata in
udienza che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito il difensore di Borgese Giuseppe : avv. Roberto GIUFFRIDA che ha chiesto l’accoglimento
del ricorso;

Con sentenza in data 20.1.2014 la Corte di appello di Milano in parziale riformava della
sentenza del GUP del Tribunale di Busto Arsizio del 12.2.2009, assolveva PRIORE
ROBERTO E CILURZO DAVIDE dal reato di associazione a delinquere, e condannava i
predetti imputati unitamente a BORGESE GIUSEPPE, per i reati di furto, e ricettazione.
Avverso tale sentenza proponevano ricorso gli imputati PRIORE E BORGESE
personalmente ed il CILURZO tramite il suo difensore deducendo:
PRIORE : Violazione dell’art. 606 c. 1 lett. c) c.p.p, per inosservanza di norme
processuali previste a pena di inutilizzabilità dal momento che la Corte d’Appello
avrebbe fondato il giudizio di responsabilità dell’imputato su intercettazioni ambientali
inutilizzabili nonostante la scelta del rito abbreviato ;
BORGESE : violazione dell’art. 606 c. 1 lett. e) c.p.p., in quanto la Corte d’Appello
non avrebbe motivato, se non in maniera apparente attraverso la tecnica della
motivazione per relationem, limitandosi ad un mero richiamo ad intercettazioni
telefoniche di cui una mai realizzatasi ;
CILURZO : violazione dell’at. 606 lett. c) c.p.p, per inosservanza dei parametri dei cui
agli artt. 267/268 c.p.p. ai fini della autorizzazione delle intercettazioni telefoniche ed
ambientali; violazione dell’att. 606 c. 1 lett. c) c.p.p., per inosservanza del disposto
dell’att. 268 c.p.p., in merito alla omessa motivazione dei decreti autorizzativi del
P.M. ad effettuare le intercettazioni con impianti installati fuori della Procura delle
Repubblica; violazione dell’art. 606 c. 1 lett.e) c.p.p., per omessa motivazione in
ordine all’eccepita inutilizzabilità delle intercettazioni ; violazione dell’art. 606 c. 1
lett. b) ed e) per omessa valutazione della dichiarazione del coimputati relativa
all’assunzione di responsabilità e omessa motivazione su specifiche doglianze
difensive in relazione all’a carenza probatoria circa il concorso morale successivo alla
commissione del fatto ; violazione di legge nella calcolo della pena avuto riguardo
all’aumento per la continuazione ed alla riduzione della scelta del rito.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorsi sono fondati avuto riguardo agli eccepiti vizi di carenza di motivazione.

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Ritenuto in fatto

La tecnica della motivazione per relationem, di un provvedimento giudiziale è da
considerare legittima quando: 1) faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un
legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all’esigenza di
giustificazione propria del provvedimento di destinazione; 2) fornisca la dimostrazione che
il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di
riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione; 3) l’atto di
riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia
conosciuto dall’interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda

conseguentemente, di controllo dell’organo della valutazione o dell’impugnazione (In
applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto viziata motivazione con cui il giudice di
appello aveva affermato la generica infondatezza dei motivi di impugnazione e si era
limitato a richiamare le conclusioni della sentenza di primo grado, in quanto stimate
“logicamente e giuridicamente ineccepibili”)( Sez. 6, 53420/2014; rv. 261839).
Parimenti nel caso in esame la Corte d’Appello, avvalendosi dello schema della
motivazione per relationem ha richiamato le intercettazioni telefoniche, senza tuttavia
fornire dati contenutistici , in ordine alla rilevanza probatoria delle stesse e senza dare
conto delle ragioni di adesione (o non adesione quanto all’assoluzione degli imputati per il
reato associativo), alla sentenza di primo grado.
Ulteriore carenza motivazionale si ravvisa con specifico riferimento alla doglianza
difensiva riguardante l’inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche ( di cui i ricorrenti
forniscono specofici riferimenti numerici), che la Corte liquida ritenendola infondata in
ragione della scelta degli imputati di procedere nelle forme del rito abbreviato.
In tema di intercettazioni, l’inutilizzabilità degli esiti delle operazioni captative derivante
dalla mancanza di motivazione dei decreti di autorizzazione e di proroga può essere
dedotta dalle parti, per la prima volta, nel giudizio di cassazione e elevata d’ufficio anche
dal giudice di legittimità ai sensi dell’art. 609, comma secondo, cod. proc. pen. (In
motivazione, la Corte ha precisato che l’inosservanza dell’obbligo di motivazione dei
decreti autorizzativi integra una inutilizzabilità del risultato delle intercettazioni di
carattere assoluto, non sanabile in virtù della richiesta di accesso al rito abbreviato perchè
derivante dalla violazione dei diritti fondamentali della persona tutelati dalla Costituzione.
(Sez.3, n.15828 del 26/11/2014 Rv. 263342).
Ebbene il vizio di motivazione della sentenza impugnata, è evidente laddove la Corte ha
ritenuto che la formula del rito abbreviato consentisse di non esplicitare il tipo di vizio di
inutilizzabilità eccepito dalla parte, non consentendo così nemmeno a questa Corte, adìta
in ultima istanza, di valutare se si trattasse di inutilizzabilità patologica, rilevante anche
nel giudizio abbreviato, o meno.
Sotto questo profilo i ricorsi sono fondati in quanto non consentono alla Corte di verificare se il
dedotto vizio, sia sussumibile sotto la categoria della nullità / inutilizzabilità patologica ,

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attuale l’esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e,

rilevabile anche in sede di giudizio abbreviato, ovvero se si tratti di vizi generanti nullità
fisiologiche, coperte dalla scelta del rito.
Quanto sopra dedotto determina l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra
sezione della Corte d’Appello di Milano per un nuovo giudizio.
P.Q. M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Milano per
un nuovo giudizio.
COSI’ DECISO IL 6.11.2015
Il presidente dott. Domenico Gallo

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Il consigliere estensore dott.ssa Lucia Aielli

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