Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4805 del 06/11/2014


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 4805 Anno 2015
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: BIANCHI LUISA

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sul ricorso proposto da:
LA ROSA CARLO N. IL 25/11/1992
avverso la sentenza n. 10507/2013 GIP TRIBUNALE di CATANIA, del
22/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;

Data Udienza: 06/11/2014

3377/2014
Motivi della decisione

2.11 ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti.
Come questa Corte ha ripetutamente affermato (cfr. ex plurimis Cass. S.U. 27
settembre 1995, Serafino), l’obbligo della motivazione della sentenza di applicazione
concordata della pena va conformato alla particolare natura della medesima e deve
ritenersi adempiuto qualora il giudice dia atto, ancorché succintamente, di aver
proceduto alla delibazione degli elementi positivi richiesti (la sussistenza dell’accordo
delle parti, la corretta qualificazione giuridica del fatto, l’applicazione di eventuali
circostanze ed il giudizio di bilanciamento, la congruità della pena, la conc:edibilità
della sospensione condizionale della pena ove la efficacia della richiesta sia ad essa
subordinata) e di quelli negativi (che non debba essere pronunciata sentenza di
proscioglimento a norma dell’articolo 129 c.p.p.).
In particolare, il giudizio negativo in ordine alla ricorrenza di una delle ipotesi di cui
all’articolo 129 c.p.p. deve essere accompagnato da una specifica motivazione
soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti
elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo, invece,
ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente nell’enunciazione,
anche implicita, che è stata compiuta la verifica richiesta dalla legge e che non
ricorrono le condizioni per una pronuncia di proscioglimento ai sensi della disposizione
citata.
3.0ccorre tuttavia tenere conto delle modifiche normative conseguenti a
recenti interventi del legislatore intervenuti prima della presente decisione.
Come noto con decreto legge 23.12.2013 n.146 convertito in legge 21 febbraio
2014 n.10 si è stabilita la natura di reato autonomo del’ipotesi di cui al comma 5 del
DPR 309/90 e si è prevista la pena da 1 a 5 anni.
Successivamente è intervenuta la legge 16.5.2014, di conversione del decreto
legge n,36 del 2014, entrata in vigore il 21 maggio 2014, con cui è stata ribadita la
natura di reato autonomo dell’ipotesi di cui al comma 5 del d.P.R. 309/90 già fissata
con il d. I. 146/2013 convertito in I. 10/2014, rispetto a questo però ulteriormente
riducendo la pen nella misura da 6 mesi a 4 anni di reclusione e da 1032 a 10239
euro di multa.
Ben più grave, in quanto compreso tra il minimo di un anno e il massimo di sei,
oltre la multa, è il trattamento sanzionatorio preso a riferimento nel presente caso.
4. Ritiene il Collegio che alla applicazione della nuova normativa nei processi in
corso, in quanto più favorevole, non sia di ostacolo la inammissibilità del ricorso: si
tratta di questione che deve essere rilevata di ufficio ex art.609 cod.proc.pen., non
potendosi considerare preclusiva la formazione del giudicato in senso sostanziale (nel
senso da ultimo espresso da Sezioni unite 25 febbraio 2004, n.24246 Chiasserini),
atteso che l’intervento normativo è successivo alla data di proposizione del presente
ricorso e pertanto certamente non era possibile tenere conto di esso nellia
formulazione dei motivi proposti.
5. La configurazione di un autonomo titolo di reato e i nuovi, più bassi limiti
minimo e massimo della pena descrivono una cornice di riferimento edittale di

1. La Rosa Carlo ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe di applicazione
della pena su richiesta delle parti per il reato di cui all’art. 73, co. 5°, dpr 309/90 per
la detenzione di marijuana accertata il 25.9.2012.
Lamenta il difetto di motivazione in relazione all’art. 129 cod.proc.pen..

maggior favore e comportano l’illegalità della pena applicata nella vigenza della
precedente normativa rendendo invalido l’accordo su di essa concluso tra le parti e
ratificato dal giudice. Ne deriva l’annullamento senza rinvio della sentenza che l’ha
recepito.

p.q.m.

Così deciso in Roma il 6.11.2014

annulla la sentenza impugnata senza rinvio e dispone trasmettersi gli attii al
Tribunale di Catania.

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