Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48049 del 06/11/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 48049 Anno 2015
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: AIELLI LUCIA

Data Udienza: 06/11/2015

COSTANTINO Barbara nata il 19.11.1974
avverso la sentenza n. 151/2006 della Corte d’Appello di Bologna del 29.11.2013
visti gli atti , la sentenza ed il ricorso;
sentita la relazione del Consigliere dott. Lucia AIELLI ;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Mario PINELLI che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso ;
udito il difensore avv. Fabio SARRA del Foro di Cassino, in sostituzione dell’avv. Ambrosio
Rodolfo ( d’ufficio ) del Foro di Cosenza che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza del 25/2/2014 la Corte d’Appello di Bologna confermava parzialmente la
sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Forlì il 25.5.2005, nei confronti di Costantino
Barbara, per il reato di estorsione continuata. La Corte d’Appello, rilevata l’intervenuta

relativamente all’estorsione, procedeva alla rimodulazione della pena .
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione COSTANTINO Barbara personalmente,
la quale eccepiva il vizio di cui all’art. 606 lett. B) c.p.p., per erronea applicazione della legge
processuale avuto riguardo alla notifica dell’avviso 415 bis c.p.p., eseguita presso il difensore
dell’ imputata, senza che fosse stata accertata l’impossibilità di eseguire la notifica presso il
domicilio eletto.
Eccepiva inoltre la mancanza o illogicità della motivazione ( art. 606 lett. E) c.p.p., in ordine
all’affermazione di responsabilità dell’imputata, basata sulle sole dichiarazioni delle pp.00.,
rimaste, a suo avviso, senza riscontro probatorio alcuno, lamentava, con lo stesso motivo,
anche la errata qualificazione giuridica del fatto, sussumibile nel reato di truffa e non di
estorsione .
CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato e va respinto.
Il primo motivo di doglianza è di natura processuale e riguarda l’irritualità della notifica
dell’avviso 415 bis c.p.p., all’imputata, effettuata ex art. 161 c. IV c.p.p., al difensore.
Sul punto la Corte territoriale nella sentenza ha correttamente evidenziato che la prima
notifica, presso il domicilio eletto, indicato dall’imputata nell’interrogatorio del 28.6.2002, non
era andato a buon fine sicchè corretto, era stato il ricorso alla procedura di cui all’art. 161 c. IV
c.p.p.. Sottolinea altresì che la mancata eccezione della asserita nullità, in sede di udienza
preliminare e in dibattimento, aveva determinato la sanatoria del vizio .
Tale argomentazione è corretta e decisiva . La giurisprudenza di legittimità ( da ultimo Sez. 2,
Sentenza n. 41397 del 16/09/2014 rv. 260693), ha affermato che la nullità derivante dalla
omessa od irregolare notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, è sanata dalla
presenza dell’imputato all’udienza preliminare che, omettendo di eccepire il vizio processuale,
dimostra di aver accettato gli effetti dell’atto e di rinunciare ad avvalersi delle facoltà previste
dall’art. 415 bis cod. proc. pen.. Alla luce di tale consolidato orientamento, ripercorso dalla
Corte territoriale , deve dichiarasi infondato il primo motivi di ricorso
Con il secondo motivo l’ imputata si duole della illogicità o carenza di motivazione , in quanto
fondata sulle sole dichiarazioni delle persone offese, rimaste prive di riscontri probatori,
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prescrizione del reato di truffa e l’insussistenza della aggravante delle più persone riunite,

mentre con i motivi di ricorso successivi, lamenta vizi di motivazione della sentenza in ordine
alla qualificazione giuridica del fatto .
Trattasi in realtà, in entrambi i casi, di motivi che attengono alla valutazione delle prove,
insindacabili nel giudizio di legittimità, quando il metodo di valutazione delle prove sia
conforme ai principi giurisprudenziali e l’argomentare scevro da vizi logici, come nel caso di
specie. (Sez. U., n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. U., n. 12 del 31.5.2000,
Jakani, Rv. 216260; Sez. U. n. 47289 del 24.9.2003, Petrella, Rv. 226074).
Trattasi, inoltre, di questioni già prospettate nei motivi di appello, alle quali la Corte territoriale

ricorrente si limita a censurare genericamente.
E così segnatamente, con riferimento alla veridicità delle accuse provenienti dalle persone
offese che la Corte ha riscontrato al proprio interno, dando atto di eventuali, solo apparenti
divergenze o incongruenze, per esempio in ordine alle minacce ricevute , che ha spiegato la
Corte , la p.o. Costa Graziella, riferiva con accento più marcato rispetto al figlio , in quanto la
Costa interveniva nella vicenda in un momento successivo, ovvero

quando la Costantino

iniziava a tempestare di telefonate l’abitazione della Costa e dell’Iridi profferendo minacce di
vario tipo per costringere la donna a consegnare ulteriore denaro (pagg. 4 e 5) ; viceversa la
Corte ha evidenziato la sussistenza di numerosi riscontri estrinseci alle dichiarazioni delle
persone offese, quali i vaglia postali che attestavano la continuità ed esosità dei versamenti di
denaro, le numerose telefonate, le deposizioni testimoniali di terzi che ribadivano le modalità
operative della Costantino adusa a sfruttare i contatti via chat per ottenere lucrosi prestiti dagli
uomini così conosciuti, modalità riproposte anche nei confronti della p.o. Iridi Jean.
Da ultimo la Corte motiva anche relativamente all’esposta richiesta di derubricazione del reato
di estorsione in truffa, evidenziando che il tenore delle frasi pronunciate dalla imputata per
farsi consegnare il denaro, possedevano un chiaro contenuto intimidatorio, ampiamente idoneo
ad integrare il requisiti della coartazione della volontà richiesto dall’art. 629 c.p., richiama in
proposito, il costante orientamento giurisprudenziale, che questo collegio condivide, secondo
cui integra il reato di estorsione e non quello di truffa , la prospettazione di un male futuro per
la vittima in termini di evento certo e realizzabile ad opera del soggetto agente o di altri,
poiché in tal caso la vittima é posta nella ineluttabile alternativa di far conseguire all’agente il
preteso profitto o di subire il male minacciato, ricorre invece il reato di truffa se é prospettato
un male come possibile ed eventuale, in ogni caso non proveniente direttamente o
indirettamente dal soggetto agente, in modo che la vittima non sia coartata, ma si determini
alla prestazione perché tratta in errore ( Sez. 2 n. 35346/2010, rv.24842; Sez. 2 n.
7662/2015, rv. 262574).
In conclusione deve ritenersi che la sentenza impugnata regga al vaglio di legittimità, non
palesandosi assenza, contraddittorietà od illogicità della motivazione, ovvero travisamento del
fatto o della prova.
Tutto ciò comporta il RIGETTO dell’impugnazione per infondatezza dei motivi proposti. Ne

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ha dato adeguate e argomentate risposte, esaustive in fatto e corrette in diritto, che il

consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali .
COSI’ DECISO IL 6.11.2015
Il presidente dott. Domenico GALLO

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Il consigliere estensore dott.ssa Lucia Aielli

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