Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48048 del 27/09/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48048 Anno 2013
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: MARINI LUIGI
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
QUICI ALESSANDRO N. IL 23/01/1975
avverso la sentenza n. 355/2010 TRIBUNALE di CAMPOBASSO, del
10/10/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI MARINI;
Data Udienza: 27/09/2013
Con sentenza in data 10/10/2011 del Tribunale di Campobasso il Sig. Alessandro QUICI è
stato condannato alla pena di 600,00 euro di ammenda in relazione al reato previsto dagli
artt.3 e 26 della legge n.977 del 1967, accertato il 20 luglio 2009.
Osserva preliminarmente la Corte che il ricorso è stato proposto da Difensore non iscritto
all’Albo speciale dei difensori abilitati all’esercizio in sede di legittimità, con conseguente
violazione dell’art.613 c.p.p. e inammissibilità del ricorso.
Sulla base delle considerazioni fin qui svolte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con
conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art.616 c.p.p., di sostenere le spese del
procedimento.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n.186,
e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare
in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la
somma, determinata in via equitativa, di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente
giudizio, nonché al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 27/9/2013.
Avverso tale decisione è stato proposto ricorso col quale si lamenta: a) omesso riconoscimento
della speciale causa di on punibilità, non potendosi ritenere che anche il pagamento nel
termine della somma richiesta dall’ente pubblica costituisca condizione essenziale; b) mancata
sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna.