Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48047 del 06/11/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 48047 Anno 2015
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: AIELLI LUCIA

Data Udienza: 06/11/2015

ALLOTTA SIMONA nata il 30.9.1987
avverso la sentenza n. 3129/2013 della Corte d’Appello di MILANO del 24.2.2014
visti gli atti , la sentenza ed il ricorso;
sentita la relazione del Consigliere dott. Lucia AIELLI ;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Mario PINELLI che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso ;
udito il difensore della parte civile : avv. Marco Dal Toso che ha concluso associandosi alla
richiesta del Procuratore Generale ed ha depositato conclusioni scritte e nota spese;
udito il difensore dell’imputata : avv. Sergio Onesti che ha chiesto l’accoglimento del ricorso ;
1

RITENUTO IN FATTO
Con sentenza emessa il 24.2.2014 la Corte d’appello di Milano confermava la sentenza di
condanna alla pena di mesi due di reclusione, emessa dal Tribunale di Milano nei confronti
di Allotta Simona per il reato di cui all’art. 633, 639 bis c.p..
Ricorreva per cassazione il difensore della Allotta il quale deduceva : 1) vizio di motivazione
per violazione di legge (art. 606 lett. b) c.p.p., in relazione all’art. 521 c.p.p., non
essendovi, ad avviso della difesa, correlazione tra imputazione e sentenza, infatti la Allotta

contestazione, sicchè la sentenza di primo grado si appalesava parzialmente nulla e la
sentenza secondo grado , sul punto, era carente di motivazione e violativa di legge quanto
al rispetto dell’art. 521 c.p.p. ; 2) mancanza illogicità e contraddittorietà della motivazione
in relazione all’art. 606 lett. e) c.p.p., in quanto la Corte d’Appello non avrebbe valutato la
prova relativa alla sussistenza dello stato di necessità della imputata, la quale si sarebbe
determinata all’occupazione dell’immobile in quanto giovanissima madre, priva di
abitazione ; 3) la Corte d’Appello inoltre avrebbe violato il disposto del’art. 133 c.p. in
quanto avrebbe inflitto alla Allotta la pena della reclusione e non, al più, quella della sola
multa, travisando gli elementi fattuali della vicenda sottoposta al suo esame.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è parzialmente fondato avuto riguardo al profilo del trattamento sanzionatorio .
Nel merito la doglianza difensiva relativa alla mancata correlazione tra imputazione e
sentenza è da rigettare; infatti, come risulta dal contenuto della sentenza di secondo
grado, nel caso di specie è stato contestato il reato di occupazione abusiva di un alloggio di
proprietà comunale, che la Corte territoriale ha correttamente qualificato come reato
istantaneo con effetti permanenti (Sez. 2 n. 49169 del 27/11/2003, Rv. 227692)
escludendo che l’occupazione fosse cessata; di conseguenza, legittimamente, ha ritenuto
che la permanenza e quindi la condotta consumativa del reato, fosse perdurata fino alla
pronuncia della sentenza di primo grado, a nulla rilevando l’epoca dell’accertamento (sez. 2
n. 35419 del 11/6/2010, Rv. 248301).
Quanto al secondo motivo di ricorso ovvero alla esclusione della causa scriminante dello
stato di necessità, parimenti la Corte territoriale ha aderito al costante indirizzo
giurisprudenziale secondo cui l’illecita occupazione di un immobile è scriminata dallo stato
di necessità solo in presenza di un pericolo imminente di danno grave alla persona, non
potendosi legittimare – nelle ipotesi di difficoltà economica permanente, ma non connotata
dal predetto pericolo – una surrettizia soluzione delle esigenze abitative dell’occupante e
della sua famiglia. ( Sez. 2 n. 28067 del 02/07/2015, Rv. 264560).

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era stata condannata anche per fatti successivi a quelli riportati nell’originaria

In conclusione, la doglianza deve ritenersi infondata in quanto una condizione di difficoltà
economica non può legittimare, ai sensi dell’art. 54 c.p., un’occupazione permanente di un
immobile per risolvere, in realtà, in modo surrettizio, un’esigenza abitativa.
Da ultimo con riferimento al trattamento sanzionatorio, la motivazione della sentenza
impugnata appare insufficiente, non avendo la Corte adeguatamente soddisfatto la
specifica richiesta della ricorrente, circa l’irrogazione, in caso di condanna, della sola pena
pecuniaria. Infatti nell’ipotesi di reato punito con pena alternativa non è sufficiente, al fine
di ritenere adempiuto l’obbligo di motivazione circa la individuazione in concreto della pena,

diverse ipotesi configurate da tale norma si sia voluto fare riferimento ( Sez. 3 ,
44954/2007 rv. 238272).
S’impone pertanto, in parziale accoglimento del ricorso, l’annullamento in parte qua
dell’impugnata sentenza, con rinvio ad altra Sezione della Corte d’Appello di Milano.

P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra
Sezione della Corte d’Appello di Milano.
COSI’ DECISO IL 6.11.2015

Il consigliere estensore dott.ssa Lucia AIELLI

Il presidente dott. Domenico GALLO

il generico richiamo all’art. 133 cod. pen., dovendo invece indicarsi a quale delle

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