Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48046 del 06/11/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 48046 Anno 2015
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: AIELLI LUCIA

Data Udienza: 06/11/2015

HOXA GAZMENT nato il 19.4.1976
avverso la sentenza n. 4389/2013 della Corte d’Appello di MILANO del 27.11.2013
visti gli atti , la sentenza ed il ricorso;
sentita la relazione del Consigliere dott. Lucia AIELLI ;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Mario PINELLI che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso ;

RITENUTO IN FATTO

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Con sentenza emessa il 27.11.2013 la Corte d’Appello di Milano, confermava integralmente
la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Monza il 5.10.2012 , nei confronti di
HOXHA GAZMENT per più delitti di rapina aggravata e lesioni volontarie.
Avverso tale pronuncia ricorreva l’imputato per mezzo del suo difensore , deducendo la
violazione e falsa applicazione dell’art. 606 lett. b), c) ed e) c.p.p., in relazione agli artt.
190, 192 c.p.p. e 24 e 111 della Costituzione, nonché in relazione all’art. 6 della
Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo e in relazione agli artt. 191 e 392 lett. C) c.p.p..
In particolare il ricorrente si doleva della assunzione, da parte della Corte di merito ,a

incidente probatorio, quando, invero, le sue dichiarazioni essendo coimputato del
medesimo reato, non potevano essere utilizzate; inoltre lo stesso teste era stato oggetto di
specifica richiesta di assunzione a teste , in fase di udienza preliminare, richiesta che il
primo giudice aveva respinto, e la Corte d’Appello , sul punto, non avrebbe correttamente
motivato ritenendo tardiva e non ammissibile l’istanza di prova, quando invece essa
appariva corretta, essendo, in essa, contenuta anche la richiesta di rinnovazione
dell’istruttoria .
Con il secondo motivo il ricorrente deduceva la violazione e falsa applicazione dell’art. 606
lett. B) e c) c.p.p., in relazione agli artt. 192 c. 3 c.p.p., e 530 c.p.p. avendo la Corte
omesso la dovuta verifica circa l’attendibilità del dichiarante.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e va rigettato.
I motivi proposti attengono a valutazioni di merito, che sono insindacabili nel giudizio di
legittimità, quando il metodo di valutazione delle prove sia conforme ai principi
giurisprudenziali e l’argomentare scevro da vizi logici, come nel caso di specie. (Sez. U., n.
24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. U., n. 12 del 31.5.2000, Jakani, Rv. 216260;
Sez. U. n. 47289 del 24.9.2003, Petrella, Rv. 226074 ). Trattasi, inoltre, di questioni già
prospettate nei motivi di appello, alle quali la Corte territoriale ha dato adeguate e
argomentate risposte, esaustive in fatto e corrette in diritto, che il ricorrente si limita a
censurare genericamente.
E così segnatamente con riferimento alle eccezioni di inutìlizzabilità della dichiarazione resa
in incidente probatorio, cui la Corte d’Appello ha dato corretta ed esaustiva risposta
evidenziando il regime differenziato cui soggiace il coimputato a seconda che si tratti di
dichiarazioni autoaccusatorie o etero accusatorie, sottolineando che, nel caso di specie,
l’assunzione delle dichiarazioni del teste, era avvenuta ai sensi degli artt. 392 lett. D) c.p.p.
e 210 c.p.p, con conseguente dispiegamento di tutte le garanzie difensive.
A tale argomento la Corte collega il secondo motivo di rigetto dell’appello, in quanto,
ritenuto valido l’incidente probatorio ed utilizzabili le dichiarazioni del coimputato, le
richieste avanzate dalla difesa di ri-sentire il teste RREMILI ovvero di svolgere altra attività
2

fondamento della condanna, della deposizione di RREMILLI SHPETIM, escusso in sede di

istruttoria (ricognizione di persona ), si collocavano nell’area della valutazione del merito
che avrebbe potuto portare, al più, la difesa, in secondo grado, alla richiesta di
rinnovazione dell’istruttoria, ma non alla prospettazione di una nullità dell’ordinanza
istruttoria che così posta, è stata correttamente ritenuta tardiva, sia in primo grado che nel
giudizio di appello.
Da ultimo con riferimento alle doglianze di merito, osserva il Collegio che il portato
motivazionale della Corte d’Appello si fonda sulle dichiarazioni del RREMILI SHEPTIM
congruamente riscontrate da dati oggettivi specificamente riportati in sentenza ( pag. 5).

e cioè doppia pronuncia di eguale segno (nel nostro caso, di condanna) per cui il vizio di
travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il
ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l’argomento probatorio asseritamente
travisato, è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella
motivazione del provvedimento di secondo grado. Invero, sebbene in tema di giudizio di
Cassazione, in forza della novella dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), introdotta dalla L.
n. 46 del 2006, è ora sindacabile il vizio di travisamento della prova, che si ha quando nella
motivazione si fa uso di un’informazione rilevante che non esiste nel processo, o quando si
omette la valutazione di una prova decisiva, esso può essere fatto valere nell’ipotesi in cui
l’impugnata decisione abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di c.d.
doppia conforme, superarsi il limite del “devolutum” con recuperi in sede di legittimità,
salvo il caso in cui il giudice d’appello, per rispondere alla critiche dei motivi di gravame,
abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice (Cass., n.
5223/07, ric. Medina, rv. 236130).
Nel caso di specie, invece, il giudice di appello ha riesaminato lo stesso materiale
probatorio già sottoposto al giudice di prime cure e, dopo avere preso atto delle censure
dell’imputato in ordine alla asserita, mancanza di riscontri alle dichiarazioni accusatorie del
RREMILI, è giunto alla medesima conclusione in ordine alla responsabilità dell’imputato per
i fatti allo stesso ascritti. In conclusione deve ritenersi che la sentenza impugnata regga al
vaglio di legittimità, non palesandosi assenza, contraddittorietà od illogicità della
motivazione, ovvero travisamento del fatto o della prova.
Tutto ciò comporta il rigetto del ricorso per infondatezza dei motivi proposti. Ne consegue,
per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
P.Q.M.
RIGETTA IL RICORSO e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 6 novembre 2015
Il consigl• re estensore dott.ssa Lucia AIELLI

Il presidente dott. Domenico GALLO

Deve infine evidenziarsi che nel caso di specie ci si trova dinanzi ad una “doppia conforme”

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