Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48045 del 06/11/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 48045 Anno 2015
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: AIELLI LUCIA

HILA KLITI nato in Albania il 26.11.1988
avverso la sentenza n. 8087/13 della Corte d’Appello di MILANO del 5.12.2013
visti gli atti , la sentenza ed il ricorso;
sentita la relazione del Consigliere dott. Lucia AIELLI ;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Mario PINELLI che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso ;
udito il difensore avv. Paolo Antonio MUZZI del Foro di Lodi che ha chiesto l’accoglimento del
ricorso;

Data Udienza: 06/11/2015

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza emessa il 5.12.2013 la Corte d’Appello di Milano, confermava integralmente
la sentenza del GUP del Tribunale di Milano del 7/6/2012 che, in esito al giudizio
abbreviato, condannava HILA KLITI, alla pena di anni due e mesi due di reclusione, oltre
alla multa, per il delitto di rapina aggravata e lesioni personali posti in essere nei confronti
di Catrinoiu Maddalena.

condanna, ma il quantum della pena inflitta, deducendo : 1) il vizio di motivazione per
violazione di legge, con riferimento agli argomenti addotti dalla Corte d’Appello per
escludere il riconoscimento della circostanza attenuante dell’art. 62 n. 4 c.p.; 2) il vizio di
motivazione per violazione di legge, con riferimento agli argomenti a sostegno della
omessa applicazione dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 6 c.p.; 3) il vizio di motivazione per
violazione di legge con riferimento agli argomenti addotti dalla Corte, per giustificare il
trattamento sanzionatorio ed il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in
regime di prevalenza sulla contestata aggravante.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.
Nel suo complesso il ricorrente, lamenta il vizio di motivazione per violazione di legge ( art.
606 lett. B) c.p.p., in relazione agli artt. 62 n. 4, 62 n.6 e 133 c.p.p., ma, in realtà,
introduce censure relative a valutazioni di merito insindacabili nel giudizio di legittimità.
Infatti, quando il metodo di valutazione delle prove sia conforme ai principi
giurisprudenziali e l’argomentare scevro da vizi logici, le censure si rivelano inammissibili
(Sez. U., n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. U., n. 12 del 31.5.2000, Jakani,
Rv. 216260; Sez. U. n. 47289 del 24.9.2003, Petrella, Rv. 226074).
Nel caso di specie le doglianze riproducono pedissequamente gli argomenti prospettati nel
gravame, ai quali la Corte d’appello, attraverso una lettura critica delle risultanze
dell’istruttoria dibattimentale, per come interpretate dal giudice di prime cure, ha dato
adeguate e argomentate risposte, esaustive in fatto e corrette in diritto, che il ricorrente
non considera e si limita a censurare genericamente. In tema di motivi di ricorso per
Cassazione deve ribadirsi il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui sono
inammissibili tutte le doglianze che ” attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la
mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come
quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle
diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti
dell’attendibilità , delle credibilità dello spessore della valenza probatoria del singolo

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Ricorreva avverso tale pronuncia il difensore dell’Hila il quale, non contestava l’an della

elemento ( Sez. VI, 31 marzo 2015 , n. 13809, rv. 262965; Sez. VII 24 marzo 2015 n.
12406, rv. 262948).
Ebbene la Corte territoriale ha scandagliato tutti dubbi prospettati dalla difesa in fase di
appello, giungendo alle medesime conclusioni del giudice di primo grado.
In particolare con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti
comuni di cui agli artt. 62 n. 4 e art. 62 n.6 c.p., invocate dalla difesa, la Corte
territoriale a pag. 2 della sentenza giustifica la loro negazione avuto riguardo alla
valutazione complessiva del danno arrecato nel caso concreto alla p.o. alla quale

con ciò conformandosi alla consolidata giurisprudenza di questa Corte che nel valutare
il danno, ritiene doversi effettuare una valutazione complessiva che tenga conto, oltre
che del valore economico dello stesso, anche degli ulteriori effetti pregiudizievoli
cagionati alla persona offesa per effetto della condotta delittuosa integralmente
valutata. ( Sez.5, Sentenza n.7738 del 04/02/2015; rv. 263434).
Quanto all’art. 62 n. 6 c.p., la Corte territoriale motiva esaustivamente il diniego della
circostanza attenuante laddove afferma che:

a prescindere dall’irritualità dell’offerta,

la somma di euro 500,00 non appare assolutamente congrua, tenuto conto anche
delle pesanti conseguenze provocate dall’agire illecito dell’imputato.

Sul tema la

giurisprudenza di questa Corte ha affermato che l’attenuante in parola non è
concedibile ove il danno risarcibile sia di natura psichica o morale, in quanto le
conseguenze di tale danno non sono suscettibili di spontanea ed efficace elisione o
attenuazione ( Sez. 3, 24090/2009 rv. 240540).
Con riferimento poi all’adeguatezza del trattamento sanzionatorio, nel ricorso si
prospettano esclusivamente valutazioni di elementi di fatto, divergenti da quelle cui è
pervenuto il giudice d’appello con motivazione congrua ed esaustiva, previo specifico
esame degli argomenti difensivi, In particolare la Corte sottolinea i dati

della gravità

del fatto e l’accertata capacità dell’imputato , sia pure incensurato , di esordire
nell’illecito con fatti di tale entità reato, attestandosi nella determinazione della pena ,
sul minimo edittale previsto per il reato più grave, procedendo poi all’aumento per la
continuazione.
Tutto ciò comporta l’inammissibilità dell’impugnazione per manifesta infondatezza dei
motivi proposti. Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della
Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal
ricorso, si determina equitativamente in € 1.000,00.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al pagamento della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende .

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venivano sottratti documenti e beni di valore non certo irrisorio, solo in parte restituiti,

COSI’ DECISO IL 6.11.2015

Il pente dott. Domenico Gallo
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Il consigliere estensore dott.ssa Lucia Aielli

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