Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48040 del 27/09/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48040 Anno 2013
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: GAZZARA SANTI
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
EMILIANO COSIMO N. IL 03/03/1944
avverso la sentenza n. 438/2012 CORTE APPELLO di LECCE, del
19/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;
Data Udienza: 27/09/2013
Ritenuto:
-che con la sentenza in epigrafe segnata la Corte di Appello di Lecce ha
confermato la pronuncia di prime cure, con la quale Cosimo Emiliano era
stato riconosciuto responsabile del reato di cui all’art. 181, d.Lvo 42/04, e
condannato alla pena ritenuta di giustizia;
la insussistenza, nella specie, del reato in contestazione, in quanto nessun
nocumento al bene giuridico del patrimonio paesaggistico è stato
arrecato dal riempimento della zona di terreno in questione; vizio di
motivazione in ordine alla attribuibilità della condotta illecita contestata
in capo all’imputato.
-cha la argomentazione motivazionale, adottata dal decidente, si palesa
logica e corretta, sia in ordine alla concretizzazione del reato in
contestazione, che alla ascrivibilità di esso in capo al prevenuto;
-che, contrariamente a quanto sostenuto col primo motivo di
annullamento, rilevasi che la fattispecie prevista dall’art. 181, d.Lvo 42/04
costituisce un reato formale e di pericolo, che si perfeziona
indipendentemente dal danno arrecato al paesaggio, con la semplice
esecuzione di interventi non autorizzati, idonei ad incidere negativamente
sull’originario assetto dei luoghi sottoposti a protezione ( ex multis Cass.
22/1/2010, n. 2903). Pertanto la sussistenza della potenzialità lesiva degli
interventi deve essere effettuata mediante una valutazione ex ante,
diretta, quindi, ad accertare non già se vi sia stato un danno al paesaggio
e all’ambiente, bensì se il tipo di intervento fosse astrattamente idoneo a
ledere il bene giuridico tutelato ( ex multis Cass. 28/3/2003, n. 14461);
-che il secondo motivo di annullamento non può trovare ingresso in
quanto con esso si tende ad una rilettura delle emergenze istruttorie,
sulle quali al giudice di legittimità è precluso procedere a nuova analisi
estimativa;
-che la difesa dell’Emiliano ha proposto ricorso per cassazione, eccependo
-che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle
Così deciso in Roma il 27/9/2013.
Ammende della somma di euro 1.000,00.