Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4804 del 06/11/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4804 Anno 2015
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MARINELLI FELICETTA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CAPASSO LUCIO LORENZO N. IL 12/12/1940
avverso la sentenza n. 4357/2013 CORTE APPELLO di ROMA, del
06/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;

Data Udienza: 06/11/2014

Motivi della decisione

Contro la sentenza indicata in epigrafe, che ha ritenuto
responsabile Capasso Lucio Lorenzo in ordine al delitto di cui
all’articolo 73 co.1 bis d.PR. n.309/90 (illecita detenzione di
sostanza stupefacente di tipo cocaina), ha proposto ricorso in
cassazione l’imputato chiedendone l’annullamento per difetto di

eccessiva e all’omesso riconoscimento delle attenuanti generiche e
per vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento del
fatto di lieve entità ex art.73, comma 5, d.PR. 309/90.
Il ricorso è inammissibile,

ex

articolo 606,

comma 30 ,

cod.proc.pen., perché proposto per motivi manifestamente
infondati, in quanto ripropone questioni di merito a cui la
sentenza impugnata ha dato ampia e convincente risposta.
Con riferimento al mancato riconoscimento dell’ipotesi di lieve
entità la sentenza impugnata è congruamente motivata, avendo fatto
riferimento al dato ponderale che risulta incompatibile.
Per quanto concerne il trattamento sanzionatorio, si rileva che la
decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato
argomentativo, che soddisfa appieno l’obbligo motivazionale, anche
per quanto concerne la dosimetria della pena e

Ded

giudizio di

equivalenza tra le concesse attenuanti generiche e la contestata
aggravante. E appena il caso di considerare che in tema di
valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti
generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per
quanto riguarda la dosimetria della pena ed i limiti del sindacato
di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa Suprema
Corte non solo ammette la c.d. motivazione implicita (Cass., Sez.6,
22 settembre 2003 n.227142) o con formule sintetiche (tipo “si
ritiene congrua” vedi Cass., sez.6, 4 agosto 1998, Rv.211583), ma
afferma anche che le statuizioni relative al giudizio di
comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato
in riferimento ai criteri di cui all’art.133 c.p., sono censurabili
in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o

motivazione con riferimento alla dosimetria della pena ritenuta

ragionamenti illogici (Cass., sez.3, 16 giugno 2004 n.26908,
Rv.229298). Si tratta di evenienza che certamente non sussiste nel
caso di specie, avendo la Corte di appello di Roma espressamente
chiarito le ragioni in base alle quali ha ritenuto di non concedere
le attenuanti generiche e di confermare la pena irrogata dal
giudice di primo grado.

Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al
pagamento, a favore della Cassa delle ammende, della somma di euro
1.000 a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di causa di
inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del
ricorrente stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7
– 13 giugno 2000 ).

P

Q

M

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese

ha

processuali e al versamento della somma

di mille euro alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 6 novembre 2014
fe est

Il Prs,.ente
V /

Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.

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