Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48035 del 27/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 48035 Anno 2013
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: MARINI LUIGI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SERAFINO LUCIA N. IL 14/11/1950
avverso la sentenza n. 11296/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
11/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI MARINI;

Data Udienza: 27/09/2013

Avverso tale decisione è stato proposto ricorso col quale si lamenta: a) errata applicazione di
legge ex art.606, lett.b) cod. proc. pen. e vizio di motivazione ai sensi dell’art.606, lett.e) cod.
proc. pen. per mancata assoluzione alla luce della data di esecuzione delle opere; b) mancata
assoluzione per assenza di dolo; c) mancata dichiarazione di estinzione del reato; d) mancata
applicazione della disciplina ex legge n.241 del 2006.
Tutti i motivi di ricorso sono manifestamente informati. La motivazione della Corte di appello
affronta in modo chiaro, logico e immune da vizi, gli elementi relativi alla data di realizzazione
delle opere, alle caratteristiche dei luoghi e alle modalità della condotta, così che non sussiste
alcuna fondatezza delle censure in punto responsabilità, anche sotto il profilo dell’elemento
soggettivo. Nessun vizio può essere ricollegato alla mancata applicazione della legge n.241 del
2006, posto che l’esistenza di altra condanna è elemento che impone un esame complessivo
della condonabilità della pena, esame operabile in sede esecutiva. Manifestamente infondato
anche il motivo con cui si lamenta la mancata estinzione del reato per intervenuta prescrizione,
in quanto detto termine non risulta maturato al momento della pronuncia di appello alla luce
del periodo di sospensione ammontante a sei mesi e ventotto giorni intervenuto. A seguito dei
rinvii disposti alle udienze del 12/11/2007 e del 28/1/2008.
Sulla base delle considerazioni fin qui svolte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con
conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell’art.616 c.p.p., di sostenere le spese del
procedimento.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n.186,
e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare
in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che la ricorrente versi
la somma, determinata in via equitativa, di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del
presente giudizio, nonché al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma il 27/9/2013.

Con sentenza in data 11/6/2012 la Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza del
10/7/2008 del Tribunale di Torre Annunziata con cui la Sig.ra Lucia SERAFINO è stata
condannata in relazione al reato previsto dall’art.483 cod. pen. commesso in epoca anteriore e
prossima al 7/12/2004.

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