Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4803 del 06/11/2014


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 4803 Anno 2015
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: BIANCHI LUISA

5-A,-117 –ÀJ 2- li
ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
NAZERAJ ARMIR N. IL 23/01/1988
avverso la sentenza n. 4489/2013 CORTE APPELLO di ROMA, del
29/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;

Data Udienza: 06/11/2014

3354/2014
Motivi della decisione

2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. La
corte di appello, rispondendo ad analoga censura, ha osservato che la quantità di
droga trasportata dall’imputato (oltre 3 kg lordi di marijuana) rappresentava un dato
quantitativo incompatibile con il riconoscimento dell’attenuante in parola e che la
deduzione che l’attività di trasporto era meramente occasionale doveva ritenersi
smentita dal rilevante valore di essa che ne escludeva l’affidamento a persona
sprovveduta e priva di collegamenti.. La motivazione è del tutto congrua. Il diniego
della diminuente di cui al d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, in considerazione
del dato quantitativo , costituisce corretta applicazione dei principi di diritto affermati
da questa Suprema Corte in materia, secondo i quali l’attenuante compete solo in
ipotesi di minima offensività della condotta, deducibile sia dal dato quantitativo e
qualitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla norma, con la conseguenza che
ove venga meno anche uno soltanto degli indici previsti dalla legge, diviene irrilevante
l’eventuale presenza degli altri (sez. un. 21.9.2000 n. 17, Primavera ed altri, R’V
216668; da ultimo sez. 4, 27.5.2010 n. 31663, Ahmetaj, RV 248112, sez. un.
24.6.2010 n.35737 Rv. 247911). Principi validi anche alla luce della nuova
configurazione giuridica assunta dalla fattispecie.

3.Con riferimento al secondo motivo, occorre tenere conto delle modifiche normative
recentemente intervenute. Il riferimento è alla sentenza della Corte costituzionale n.
32 del 2014, con cui è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell’ art. 4 bis
della legge 21 febbraio 2006 n.49, entrata in vigore il 28.2.2006, nella cui vigenza
sono stati commessi i contestati reati, con la conseguente “reviviscenza” della
precedente normativa contenuta nella legge n.309 del 1990, Iervolino-Vassalli; ; in
particolare, per quanto qui rileva trattandosi di fatti relativi a droghe leggere, quello
che secondo la legge che è stata applicata e poi dichiarata incostituzionale (Fini Giovanardi) era il minimo edittale (6 anni), è invece, secondo la legge precedente
“rivitalizzata”, il massimo consentito; inoltre la modifica intervenuta comporta la
applicazione di un diverso e più breve termine di prescrizione del reato. Nella specie si
era partiti da una pena base di 7 anni di cui è palese, attualmente, la illegalità.
4. Ritiene il Collegio che alla applicazione della nuova normativa nei processi in corso,
in quanto più favorevole, non sia di ostacolo la inammissibilità del ricorso: si tratta
di questione che deve essere rilevata di ufficio ex art.609 cod.proc.pen., non
potendosi considerare preclusiva la formazione del giudicato in senso sostanziale (nel
senso da ultimo espresso da Sezioni unite 25 febbraio 2004, n.24246 Chiasserini),
atteso che l’intervento normativo è successivo alla data di proposizione del presente
ricorso e pertanto certamente non era possibile tenere conto di esso nella
formulazione dei motivi proposti.

1. Nazeraj Armir ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte
di appello di Roma, in data 29 ottobre 2013, con la quale,è stata confermata quella
del giudice di primo grado, resa all’esito di giudizio abbreviato, di condanna per il
reato di cui all’art. 73, co. 1 dpr 309/90 per la detenzione di marijuana. Il ricorrente
si duole della mancata applicazione dell’attenuante di cui al quinto comma e del
trattamento sanzionatorio.

5.Si impone pertanto l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente al
trattamento sanzionatorio con la precisazione che il capo concernente la penale
responsabilità è divenuto irrevocabile ai sensi dell’art. 624 cod.proc.pen..
13 . 11. 111 .

Così deciso in Roma il 6.11.2014

annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia sul
punto alla Corte di appello di Roma. Rigetta nel resto. Visto l’art. 624 cod.proc.pen.
dichiara l’irrevocabilità della sentenza in ordine alla affermazione di responsabilità per
il reato ascritto.

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