Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48029 del 27/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 48029 Anno 2013
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: MARINI LUIGI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CAPUTO GIUSEPPE N. IL 20/03/1940
avverso la sentenza n. 10685/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
11/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI MARINI;

Data Udienza: 27/09/2013

Avverso tale decisione è stato proposto ricorso col quale si lamenta l’errata applicazione di
legge ex art.606, lett.b) cod. proc. pen. per essere stata revocata la sospensione condizionale
della pena in relazione a decisione divenuta irrevocabile anteriormente all’entrata in vigore
della disposizione di legge 26 marzo 2001, n.128, che ha modificato l’art.168 cod. pen. con la
introduzione del comma 3.
Il ricorso è manifestamente infondato. Il ricorrente, infatti, ripropone i medesimi argomenti
sottoposti all’attenzione della Corte di appello e da questi affrontati e risolti in termini a lui
sfavorevoli; omette, invece, di affrontare il contenuto della decisione della Corte di appello
nella parte, decisiva, in cui afferma che la revocabilità del beneficio anche per le decisioni di
applicazione della pena ex art.444 cod. proc. pen. poteva esser disposta anche anteriormente
all’entrata in vigore della legge n.128 del 2001, come dimostrato dalla giurisprudenza
richiamata.
Deve così trovare applicazione il costante orientamento di questa Corte secondo cui si
considerano generici, con riferimento al disposto degli artt.581, comma primo, lett.c) e 591,
comma primo, lett. c) c.p.p., i motivi che ripropongono davanti al giudice di legittimità le
medesime doglianze presentate in sede di appello avverso la sentenza di primo grado e che
nella sostanza non tengono conto delle ragioni che la Corte di appello ha posto a fondamento
della decisione sui punti contestati. Si tratta di interpretazione costantemente applicata dalla
giurisprudenza di questa Corte ed espressa, da ultimo, con la sentenza della Sesta Sezione
Penale, n.22445 del 2009, P.M. in proc.Candita e altri, rv 244181, ove si afferma che “e’
inammissibile per genericità il ricorso per cassazione, i cui motivi si limitino a enunciare ragioni
ed argomenti già illustrati in atti o memorie presentate al giudice a quo, in modo disancorato
dalla motivazione del provvedimento impugnato”.
Sulla base delle considerazioni fin qui svolte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con
conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art.616 c.p.p., di sostenere le spese del
procedimento.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n.186,
e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare
in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la
somma, determinata in via equitativa, di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente
giudizio, nonché al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 27/9/2013.

Con sentenza in data 11/7/2012 la Corte di Appello di Napoli decidendo in sede di rinvio (Corte
Suprema di Cassazione, Sez.4, n. sezionale 500, del 5/3/2008) ha confermato la sentenza del
16/3/2006 del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Napoli emessa al termine di rito
abbreviato con cui il Sig. Giuseppe CAPUTO è stato condannato in relazione al reato previsto
dall’art.73 del 309/90

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