Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48027 del 27/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 48027 Anno 2013
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da: _
PITTARANO LUIGI N. IL 22/09/1965
avverso la sentenza n. 9031/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
02/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 27/09/2013

1) Con sentenza del 2.5.2012 la Corte dì Appello di Napoli confermava la sentenza del
Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, con la quale Pittarano Luigi era stato
condannato alla pena di mesi cinque di reclusione ed euro 800,00 di multa per il reato
di cui agli artt.25, 291 bis, 292 e 296 DPR 43/1973 e 1,67,70 DPR 633/72.
Propone ricorso per cassazione il Pittarano, a mezzo del difensore, denunciando il
difetto di motivazione in ordine al rigetto della richiesta difensiva di concessione
delle circostanze attenuanti generiche.
2) Il ricorso è generico perché non adempie all’onere di indicare in modo specifico le
ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono la richiesta di annullamento
(art.581 lett.c) c.p.p., e, per di più, manifestamente infondato in quanto prescinde
completamente dalla motivazione della sentenza impugnata.
La Corte territoriale ha, invero, evidenziato che non potevano trovare accoglimento
le richieste difensive in tema di trattamento sanzionatorio “tenuto conto che il
Pittarano è gravato da numerosi precedenti dei quali diversi specifici, che non
consentono una positiva valutazione a tal fine” (pag. 2 sent.).
2.1) Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, a norma dell’art.591 comma
1 lett.c) c.p.p., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in
mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende della somma che
pare congruo determinare in euro 1.000,00 ai sensi dell’art.616 c.p.p.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché al versamento alla cassa delle ammende della somma di euro
1.000,00.
Così deciso in Roma il 27.9. 2013

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