Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48026 del 27/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 48026 Anno 2013
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
COSTANZO LEONARDO N. IL 01/02/1968
avverso la sentenza n. 10488/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
29/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 27/09/2013

1) Con sentenza del 29.6.2012 la Corte di Appello dì Napoli confermava la sentenza del
Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, emessa in data 9.5.2008, con la
quale Costanzo Leonardo, previo riconoscimento della circostanza attenuante del
fatto di particolare tenuità con criterio di prevalenza sulla contestata aggravante,
ritenuta la diminuente per la scelta del rito, era stato condannato alla pena di mesi 4
di reclusione ed euro 400,00 di multa per i reati di cui agli artt.171 ter L.643/1941 e
648 c.p., unificati sotto il vincolo della continuazione.
Ricorre per Cassazione Costanzo Leonardo, denunciando la violazione di legge per
inosservanza o erronea applicazione delrart.597 co.5 c.p.p. e 245 disp.att. in relazione
al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui alrart.62 n.4 c.p..
2) Il ricorso è manifestamente infondato.
2.1) Con motivazione ineccepibile, in fatto ed in diritto, la Corte territoriale ha
ritenuto che non potesse trovare applicazione la circostanza attenuante di cui
alrart.62 n.4 c.p.
Dopo aver ricordato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, non vi è
incompatibilità tra il riconoscimento delripotesi attenuata di cui alrart.648 cpv. c.p. e
la circostanza attenuante di cui alrart.62 n.4 c.p., sempre che il valore della cosa
ricettata non “assurga ad unico elemento di valutazione per il riconoscimento
delripotesi attenuata, onde evitare la duplicazione di circostanze favorevoli basate
sulla considerazione del medesimo parametrd’ (Cass.pen. sez. 2 n.43394 del
17.10.2003), ha evidenziato che, nel caso di specie, rattenuante di cui al capoverso
delrart.648 c.p. era stata applicata solo in ragione del modesto valore patrimoniale dei
beni ricettati.
Avendo la Corte territoriale argomentato, come si è visto, in relazione ad uno
specifico motivo di appello dedotto con rimpugnazione, non pertinente è il richiamo
delrart.597 co.5 c.p.p.
3) Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali, nonchè, in mancanza di elementi atti ad escludere
la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento in favore
della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in
euro 1.000,00, ai sensi delrart.616 c.p.p.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma il 27.9.2013

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