Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48024 del 27/09/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48024 Anno 2013
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: MULLIRI GUICLA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Monaco Ciro, nato a Napoli il 4.5.76
imputato art. 648 c.p.
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli dell’8.6.12
Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;
Letta la richiesta del P.G. che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
osserva
Inizialmente il ricorrente era stato accusato della violazione dell’art. 171 ter L. 633/41
per avere detenuto per la vendita 23 VHS e 5 C.D. duplicati abusivamente e, quindi, anche
della violazione dell’art. 648 c.p..
La Corte d’appello, pronunciandosi sulla prima condanna per entrambi i reati, ha
dichiarato la estinzione per prescrizione del primo capo di imputazione e ribadito in 4 mesi di
reclusione condanna per il delitto di ricettazione.
Di ciò si duole il ricorrente nel presente gravame osservando che si sarebbe dovuta
escludere anche la responsabilità per la ricettazione mancando la prova dell’acquisto, ovvero
della falsificazione del materiale contraffatto, in un momento anteriore.
Il ricorso è manifestamente infondato e, quindi, inammissibile. A prescindere dal rilievo
della sua genericità e mera assertività, deve, infatti rimarcarsi che la estinzione per
Data Udienza: 27/09/2013
a.
I
prescrizione è una declaratoria che, implicitamente, esclude la eventualità della inesistenza del
reato ipotizzato. Come, infatti, ricordano anche i giudici di secondo grado, i supporti magnetici
contraffatti presentavano locandine fotocopiate da quelle originali e l’imputato era stato
sorpreso dai verbalizzanti mentre era intento a vendere la merce in una baracca nella via
Marina di Napoli. Peraltro, come affermato da questa Corte (S.U. 20.12.05, Marino, Rv. 232302) è
configurabile il concorso tra il reato di ricettazione e quello di commercio abusivo di prodotti
audiovisivi abusivamente riprodotti quando l’agente, oltre ad acquistare supporti audiovisivi
fonografici o informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni legali, li detenga a fine di
commercializzazione, come, per l’appunto, avvenuto nella specie.
P.Q.M.
Visti gli artt. 610 e ss. c.p.p.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 C.
Così deciso in Roma nell’udienza del 27 settembre 2013
Il P
ente
Alla presente declaratoria segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 C.