Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48022 del 27/09/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48022 Anno 2013
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: MULLIRI GUICLA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Montaldi Valter, nato a Roma il 3.4.58
imputato artt. 17 e 55 d.lgs 81/08
avverso la sentenza del Tribunale di Roma del 30.10.12
Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;
Letta la richiesta del P.G. che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
osserva
Premesso che il ricorrente è stato ritenuto responsabile di violazione alla normativa
sulla sicurezza nel lavoro e condannato alla pena di 2500 € di ammenda;
Rilevato che, contro tale decisione, è stato proposto appello che, però, è stato
convertito in ricorso stante la non appellabilità (art. 593 co. 3 c.p.p.) di questo tipo di sentenza;
Constatato che il gravame è stato avanzato da difensore non abilitato ( perché non iscritto nel
prescritto albo speciale ex art. 613 c.p.p.);
Considerato che ciò dà luogo ad una causa di inammissibilità preliminarmente
assorbente rispetto ai restanti motivi di ricorso;
Data Udienza: 27/09/2013
Osservato che, alla presente declaratoria, segue, per legge, la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della
somma di 1000€
P.Q.M.
Visti gli artt. 610 e ss. c.p.p.
Così deciso in Roma nell’udienza del 27 settembre 2013
Il
idente
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 €.