Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48021 del 27/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 48021 Anno 2013
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DI PAOLA RAIMONDO N. IL 19/07/1969
avverso la sentenza n. 8216/2012 TRIBUNALE di ROMA, del
31/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 27/09/2013

1) Con sentenza del 31.10.2012 il Tribunale di Roma, in composizione monocratica,
dichiarava Di Paola Raimondo colpevole del reato (*cui all’art.96 co.1 lett.g) b.L.vo
81/08 e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, lo condannava alla pena di
euro 2.000,00 di ammenda.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello il difensore dell’imputato, chiedendo
che il Di Paola venisse mandato assolto stante la mancanza di prova della sussistenza
del fatto.
Trattandosi di condanna alla sola pena dell’ammenda e quindi di sentenza inappellabile
(art 593 comma 3 c.p.p.), l’appello veniva qualificato come ricorso per cassazione e gli
atti trasmessi a questa Corte a norma dell’ art.568 comma 5 c.p.p.
Con memoria ex art.611 c.p.p., depositata il 5.7.2013, si deducono, come motivi
aggiunti, la violazione e falsa applicazione dell’art.96 co.1 lett.g) b.L.vo 81/08 e
l’erronea qualificazione del fatto trattandosi di illecito amministrativo; pur essendo,
comunque, il reato contestato punito con pena alternativa, il Giudice di merito ha
omesso di ammettere l’imputato all’oblazione. Si eccepisce infine la violazione degli
artt.157 e 160 c.p., essendo la prescrizione maturata il 9.3.2013.
2) Il ricorso (così qualificata l’impugnazione) è inammissibile.
L’avv.Piergiorgio be Luca, sottoscrittore del ricorso, non risulta iscritto nell’albo
speciale di cui all’art.613 c.p.p.
A nulla rileva che l’appello sia stato convertito in ricorso per cassazione.
E’ giurisprudenza consolidata di questa Corte, invero, che” alla regola secondo cui il
ricorso per cassazione è inammissibile qualora i motivi siano sottoscritti da avvocato
non iscritto nello speciale albo dei professionisti abilitati al patrocinio dinanzi le
giurisdizioni superiori, non è prevista deroga per il caso di appello convertito in
ricorso. In caso diverso verrebbero elusi in favore di chi abbia erroneamente
qualificato il ricorso obblighi sanzionati per chi abbia proposto l’esatto mezzo di
impugnazione” (cfr. ex multis Cass.pen. sez.3, 10 ottobre 1998 n.2233).
3) Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali, nonchè, in mancanza di elementi atti ad escludere
la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento in favore
della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in
euro 1.000,00, ai sensi dell’art.616 c.p.p.
3.1)E’ appena il caso di aggiungere che l’inammissibilità originaria del ricorso preclude
la possibilità di dichiarare la prescrizione, maturata, secondo lo stesso assunto del
ricorrente, dopo l’emissione della sentenza impugnata.
Questa Corte si è pronunciata più volte sul tema anche
a sezioni unite
(cfr.sent.n.23428/2005-Bracale). Tale pronuncia, operando una sintesi
delle
precedenti decisioni, ha enunciato il condivisibile principio che l’intervenuta
formazione del giudicato sostanziale derivante dalla proposizione di un atto di
impugnazione invalido perché contrassegnato da uno dei vizi indicati dalla legge
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OSSERVA

(art.591 comma 1, con eccezione della rinuncia ad un valido atto di impugnazione, e
art.606 comma 3), precluda ogni possibilità sia di far valere una causa di non punibilità
precedentemente maturata sia di rilevarla d’ufficio. L’intrinseca incapacità dell’atto
invalido di accedere davanti al giudice dell’impugnazione viene a tradursi in una vera e
propria absolutio ab instantia, derivante da precise sequenze procedimentali, che
siano in grado di assegnare alle cause estintive già maturate una loro effettività sul
piano giuridico, divenendo altrimenti fatti storicamente verificatisi, ma
giuridicamente indifferenti per essersi già formato il giudicato sostanziale”.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento della somma di curo 1.000,00 in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma il 27.9.2013

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