Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48013 del 27/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 48013 Anno 2013
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
XIANG JINSAI N. IL 15/12/1961
avverso la sentenza n. 2711/2011 TRIBUNALE di BARI, del
03/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 27/09/2013

1) Con sentenza del 3.4.2012 il Tribunale di Bari, in composizione monocratica,
dichiarava Xiang Jinsai colpevole del reato cui all’art.112 co.2 b.L.vo 206/2005 e la
condannava alla pena di euro 15.000,00 di ammenda.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello il difensore dell’imputata, chiedendo
l’assoluzione dal reato ascritto e, comunque, previo riconoscimento delle circostanze
attenuanti generiche, riduzione della pena inflitta, con i benefici di legge.
Trattandosi di condanna alla sola pena dell’ammenda e quindi di sentenza inappellabile
(art.593 comma 3 c.p.p.), l’appello veniva qualificato come ricorso per cassazione e gli
atti trasmessi a questa Corte a norma dell’ art.568 comma 5 c.p.p.
2) Il ricorso (così qualificata l’impugnazione) è inammissibile.
L’avv.Raffaella Valletti, sottoscrittore del ricorso, non risulta iscritto nell’albo
speciale di cui all’art.613 c.p.p.
A nulla rileva che l’appello sia stato convertito in ricorso per cassazione.
E’ giurisprudenza consolidata di questa Corte, invero, che ” alla regola secondo cui il
ricorso per cassazione è inammissibile qualora i motivi siano sottoscritti da awocato
non iscritto nello speciale albo dei professionisti abilitati al patrocinio dinanzi le
giurisdizioni superiori, non è prevista deroga per il caso di appello convertito in
ricorso. In caso diverso verrebbero elusi in favore di chi abbia erroneamente
qualificato il ricorso obblighi sanzionati per chi abbia proposto l’esatto mezzo di
impugnazione” (cfr. ex multis Cass.pen. sez.3, 10 ottobre 1998 n.2233).
3) Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al
pagamento delle spese processuali, nonchè, in mancanza di elementi atti ad escludere
la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento in favore
della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in
euro 1.000,00, ai sensi dell’art.616 c.p.p.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma il 27.9.2013

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