Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4801 del 06/11/2014


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 4801 Anno 2015
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: BIANCHI LUISA

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ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
VENTURA FRANCESCO N. IL 31/01/1972
avverso la sentenza n. 19929/2013 TRIBUNALE di ROMA, del
19/12/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;

Data Udienza: 06/11/2014

3139/2014
Motivi della decisione

2.11 ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti.
Come questa Corte ha ripetutamente affermato (cfr. ex plurimis Cass. S.U. 27
settembre 1995, Serafino), l’obbligo della motivazione della sentenza di applicazione
concordata della pena va conformato alla particolare natura della medesima e deve
ritenersi adempiuto qualora il giudice dia atto, ancorché succintamente, di aver
proceduto alla delibazione degli elementi positivi richiesti (la sussistenza dell’accordo
delle parti, la corretta qualificazione giuridica del fatto, l’applicazione di eventuali
circostanze ed il giudizio di bilanciamento, la congruità della pena, la concedibilità
della sospensione condizionale della pena ove la efficacia della richiesta sia ad essa
subordinata) e di quelli negativi (che non debba essere pronunciata sentenza di
proscioglimento a norma dell’articolo 129 c.p.p.).
In particolare, il giudizio negativo in ordine alla ricorrenza di una delle ipotesi di cui
all’articolo 129 c.p.p. deve essere accompagnato da una specifica motivazione
soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti
elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo, invece,
ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente nell’enunciazione,
anche implicita, che è stata compiuta la verifica richiesta dalla legge e che non
ricorrono le condizioni per una pronuncia di proscioglimento ai sensi della disposizione
citata.
3.0ccorre tuttavia tenere conto delle modifiche normative conseguenti a
pronunce della Corte costituzionale e a interventi del legislatore recentemente
intervenuti prima della decisione.
Il riferimento è alla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, con cui
è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell’ art. 4 bis della legge 21 febbraio
2006 n.49, entrata in vigore il 28.2.2006, nella cui vigenza sono stati commessi i
contestati reati, con la conseguente “reviviscenza” della precedente normativa
contenuta nella legge del 1990, Iervolino-Vassalli; in particolare, per quanto qui
rileva trattandosi di fatti relativi a droghe leggere, quello che secondo la legge che è
stata applicata e poi dichiarata incostituzionale (Fini – Giovanardi) era il minimo
edittale (6 anni), è invece, secondo la legge precedente “rivitalizzata”, il massimo
consentito; inoltre la modifica intervenuta comporta la applicazione di un diverso e più
breve termine di prescrizione del reato.
4. Ritiene il Collegio che alla applicazione della nuova normativa nei processi in
corso, in quanto più favorevole, non sia di ostacolo la inammissibilità del ricorso: si
tratta di questione che deve essere rilevata di ufficio ex art.609 cod.proc.pen., non
potendosi considerare preclusiva la formazione del giudicato in senso sostanziale (nel
senso da ultimo espresso da Sezioni unite 25 febbraio 2004, n.24246 Chiasserini),
atteso che l’intervento normativo è successivo alla data di proposizione del presente

1.Ventura Francesco ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe di
applicazione della pena su richiesta delle parti per il reato di cui all’art. 73, c:o.1°, clpr
309/90 per la detenzione illecita di hashish accertato il 28.11. 2013.
Lamenta il difetto di motivazione sull’accertamento di responsabilità senza
considerazione per il ruolo secondario del ricorrente.
Nell’imminenza della discussione è stata presentata una memoria con cui si
sollecita l’annullamento della sentenza impugnata in considerazione del novung
normativo.

ricorso e pertanto certamente non era possibile tenere conto di esso nella
formulazione dei motivi proposti.
5. La mancata considerazione dei nuovi, più bassi limiti minimo e massimo
della pena comporta l’illegalità della pena applicata e rende invalido l’accordo su di
essa concluso tra le parti e ratificato dal giudice. Ne deriva l’annullamento senza
rinvio della sentenza che l’ha recepito.
134 . 1q•rn.

Così deciso in Roma il 6.11.2014

annulla la sentenza impugnata senza rinvio e dispone trasmettersi gli atti al
Tribunale di Roma.

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