Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 480 del 25/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 480 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DE CIANTIS ANNA N. IL 26/01/1977
avverso la sentenza n. 1913/2012 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
05/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 25/10/2013

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Ritenuto:
– che la Corte d’appello di Brescia con sentenza del 05/11/2012 ha confermato la sentenza del
Tribunale di Bergamo in data 17/01/2012, con la quale De Ciantis Anna era stata dichiarata
colpevole del reato di cui all’art. 44 lett. b) del DPR n. 380/2001, a lei ascritto,per avere installato
una piscina prefabbricata su un basamento in calcestruzzo di mt. 10x5x1,20 senza il permesso di
costruire, e condannata alla pena di mesi uno, giorni dieci di arresto ed € 6.000,00 di ammenda;
– che i giudici di merito hanno valorizzato, ai fini dell’affermazione di responsabilità, il complessivo

i motivi di gravame con i quali l’appellante aveva sostenuto che il manufatto di cui alla
contestazione aveva natura pertinenziale ed era compatibile con le previsioni degli strumenti
urbanistici locali;
– che la sentenza ha escluso la natura pertinenziale dell’opera, non potendosi ravvisare un
collegamento funzionale della stessa con l’utilizzo del fabbricato principale, nonché escluso la
compatibilità della piscina con le previsioni dello strumento urbanistico locale;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputata, la quale, denunziando
violazione di legge e vizi di motivazione, ripropone le medesime questioni già sottoposte all’esame
dei giudici di merito;
– che il ricorso manifestamente infondato;
– che, infatti, secondo il consolidato indirizzo interpretativo di questa Corte per attribuire natura
pertinenziale ad una piscina in relazione ad un edificio preesistente occorre che la stessa sia di
piccole dimensioni, non presenti possibilità di utilizzazione autonoma e non risulti in contrasto con
gli strumenti urbanistici locali (sez. 3, sentenza n. 37257 del 10/06/2008, Alexander, RV 241278;
sez. 3, sentenza n. 39067 del 21/05/2009, Vitti, RV 244903), sicché in ogni altro caso l’opera deve
essere assentita mediante il permesso di costruire;
– che nel caso in esame i giudici di merito hanno escluso l’esistenza dei citati requisiti per attribuire
natura pertinenziale al manufatto con motivazione giuridicamente corretta ed immune da vizi logici;
– che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento, nonché della somma di € 1.000,00 alla cassa delle ammende.
Così deliberato in camera di consiglio il 25.10.2013.

materiale probatorio acquisito agli atti processuali ed, in particolare, la corte territoriale ha rigettato

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