Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 480 del 17/11/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 480 Anno 2016
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: BONI MONICA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
BRESCIA
nei confronti di:
BRAMBILLA MAURO N. IL 29/09/1975
avverso la sentenza n. 533/2013 TRIBUNALE di CREMONA, del
10/01/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MONICA BONI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ,v;3 0.)ttj 4k,ts
che ha concluso per Q ■

Udito, per la parte

l’Avv

Data Udienza: 17/11/2015

Ritenuto in fatto

1.Con sentenza resa il 10 gennaio 2014 il Tribunale di Cremona proscioglieva
l’imputato Mauro Brambilla dal reato di porto ingiustificato fuori dalla propria
abitazione di un coltello a serramanico, avente lama lunga cm. 8,5 e complessivi
cm. 20,00 perché estinto per intervenuta oblazione.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso il Procuratore Generale presso
la Corte di Appello di Brescia, il quale ne ha chiesto l’annullamento per violazione
degli artt. 240 cod. pen. e 6 legge nr. 152/75 per non avere il Tribunale disposto la

caso di confisca obbligatoria.

Considerato in diritto

Il ricorso è fondato e va dunque accolto.
1.Per costante giurisprudenza di questa Corte, la misura di sicurezza della
confisca, unitamente al versamento presso i competenti uffici di artiglieria
dell’esercito italiano, al fine di evitare il riciclaggio delle armi sequestrate, è imposta
per tutti i reati, anche contravvenzionali, concernenti le armi ed ogni altro oggetto
atto ad offendere, dalla norma dell’art. 6, comma 1, della legge nr. 110/75, che
richiama il primo comma dell’art. 240 cod. pen.. Si è osservato al riguardo che il
richiamo riguarda la sola imposizione dell’obbligatorietà della confisca per tutti i
reati aventi ad oggetto le armi e non l’intera previsione normativa contenuta nel
predetto comma secondo: ne consegue che tutti i materiali indicati nell’art. 6 cit.
devono considerarsi aggiunti all’elenco delle cose confiscabili di cui alla suddetta
norma codicistica a prescindere dalla loro intrinseca criminosità, avendo il
legislatore, con la norma speciale posta a tutela dell’ordine pubblico, inteso
derogare, limitatamente alle armi, alla disciplina ordinaria in tema di confisca (
Cass. sez. 1, n. 5228 del 28/9/1999, Romeo, rv. 214433).
La confisca deve dunque applicarsi anche in caso di declaratoria di estinzione
del reato, restando esclusa soltanto in caso di assoluzione nel merito, oppure di
appartenenza a persona estranea al reato, se legalmente detenuta (Cass. sez. 1, n.
1806 del 18/12/2012, Scotti, rv. 254213; sez. 1,n. 5841 del 17/01/2011, Guarini,
rv. 249393; sez. 1, n. 38951 del 01/10/2008, P.G. in proc. Cattane, rv. 241310;
sez. 1, n. 11480 del 20/01/2010, Trisolino, rv. 246310).
La sentenza impugnata ha omesso di disporre la confisca pur avendo disposto
l’estinzione del reato, ritenuto implicitamente perfezionato in tutti i suoi
presupposti; pertanto, va annullata senza rinvio sul punto e va disposta in questa
sede la confisca del coltello in sequestro.

1

confisca del coltello, oggetto del reato dichiarato estinto, sebbene si trattasse di un

P. Q. M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all’omessa confisca
del coltello, che dispone.

Così deciso in Roma, il 17 novembre 2015.

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