Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48 del 27/11/2012


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 48 Anno 2013
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: ROMIS VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) DE ANGELIS ALEX N. IL 09/10/1977
avverso la sentenza n. 14165/2011 TRIBUNALE di ROMA, del
19/07/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/11/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. VINCENZO ROMIS
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott ./ 1 J12- «tk (31-4 A
che ha concluso per sk m ,A,Kja,”<< 1
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 27/11/2012

OSSERVA
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Roma ha applicato a De Angelis Alex la
pena concordata tra le parti e ritenuta di giustizia, ai sensi dell’art. 444 cod.proc.pen., per
violazione della legge sugli stupefacenti, disponendo altresì la confisca delle somme di
denaro — destinandole in favore del Fondo Unico Giustizia — e la confisca e distruzione di
Avverso tale decisione ha proposto ricorso per Cassazione l’imputato, tramite il difensore,
denunciando mancanza di motivazione in ordine alla confisca del denaro.
La censura è fondata. E’ invero palese la mancanza di motivazione, relativamente alla
statuizione concernente la disposta confisca del denaro, non essendo state indicate le ragioni
circa la riconducibilità del denaro in sequestro all’illecita attività per la quale vi è stata
applicazione della pena. In proposito giova ricordare che questa Corte ha enunciato il
condivisibile principio di diritto secondo cui “in tema di confisca disposta con la sentenza di
patteggiamento, anche dopo la modifica dell’art. 445 che ha esteso le possibilità di
provvedere alla confisca rendendola adottabile in tutti i casi previsti dall’art. 240 c.p., il giudice
è tenuto a motivare l’esercizio del suo potere discrezionale, evidenziando i presupposti della
disposta confisca” (Cass. IV 19 ottobre 2004, Fallacara, RV 230767).
L’impugnata sentenza deve essere pertanto annullata, limitatamente alla statuizione relativa
alla confisca del denaro, con rinvio al Tribunale di Roma per nuovo esame su tale specifico
punto, nel rispetto del principio di diritto sopra enunciato circa l’onere motivazionale al
riguardo.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente la confisca del
denaro, con rinvio sul punto al Tribunale di Roma.
Roma, 27 novembre 2012
Il Con gliere estensore
(V cenzo Romis)

I

Il Presidente
(Carlo Giu – • pe Brusco)

19

(

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CORTE SUPREMA DI CASSA 71
IV Sezione Penale

ONE

quant’altro in sequestro.

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