Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48 del 12/09/2013


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Penale Sent. Sez. F Num. 48 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: DI SALVO EMANUELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BERLINGHERI STEFANO N. IL 30/01/1980
avverso la sentenza n. 3408/2012 CORTE APPELLO di GENOVA, del
27/02/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/09/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. EMANUELE DI SALVO
C
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

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Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

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Data Udienza: 12/09/2013

1. Berlinghieri Stefano ricorre per cassazione, tramite il difensore, avverso la
sentenza della Corte d’appello di Genova, in data 27-2-13 , con la quale è stata
confermata la sentenza di condanna emessa in primo grado, in ordine al delitto
di cui all’art 712 cp per avere, senza averne prima accertata la legittima
provenienza, acquistato da Pedani Leonardo , un motociclo che, per la qualità,
trattandosi di mezzo di cui il venditore non era in grado di consegnare i
documenti di proprietà e di immatricolazione , e il prezzo ,pari a 100 euro,
aveva motivo di sospettare che provenisse da reato . In Genova , epoca
successiva al 3-10-08.
2. Il ricorrente deduce , con il primo motivo , vizio di motivazione della sentenza
poichè l’imputato era in perfetta buona fede , in quanto conosceva da lungo
tempo il Piras , che esercitava legittimamente l’attività di commercio di
ciclomotori ; aveva già fatto acquisti da lui ; aveva regolarmente richiesto i
documenti relativi al mezzo, che era peraltro in uno stato di usura tale da
giustificare un prezzo così basso.
2.1. Con il secondo motivo, si lamenta che , nel contrasto tra dispositivo e
motivazione della sentenza di primo grado , in quanto il dispositivo indica la
pena di giorni 15 di arresto mentre in motivazione si fa riferimento alla pena
pecuniaria, la Corte d’appello abbia ingiustificatamente privilegiato il
dispositivo , applicando la pena detentiva mentre era chiara la volontà del
giudice di primo grado di applicare la pena pecuniaria.
Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il primo motivo di ricorso esula dal numerus clausus delle censure deducibili
in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di
ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito ,le cui
determinazioni , al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette
da motivazione congrua , esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logicogiuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum . In tema di sindacato
del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello
di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in
ordine all’affidabilità delle fonti di prova , bensì di stabilire se questi ultimi
abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una
corretta interpretazione di essi , dando esaustiva e convincente risposta alle
i

RITENUTO IN FATTO

deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica
nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di
determinate conclusioni a preferenza di altre ( Sez un.13-12-95 Clarke , rv
203428). Nel caso di specie, la Corte d’appello ha evidenziato come l’imputato
stesso abbia ammesso di avere acquistato dal Piras il ciclomotore , che si è poi
accertato costituire provento del delitto di appropriazione indebita, senza
documenti di proprietà e di circolazione, circostanza , questa , che integra una
accertato la legittima provenienza , pretendendo di avere i documenti o di
conoscere la ragione della loro mancanza, integra l’elemento soggettivo della
contravvenzione contestata.
3.1. Dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello è dunque enucleabile una
attenta analisi della regiudicanda , avendo i giudici di secondo grado preso in esame
tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alla conferma della sentenza di
prime cure attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile
sotto il profilo della correttezza logica ,e sulla base di apprezzamenti di fatto non
qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò
insindacabili in questa sede . Né la Corte suprema può esprimere alcun giudizio
sull’attendibilità delle acquisizioni probatorie , giacchè questa prerogativa è
attribuita al giudice di merito, con la conseguenza che le scelte da questo compiute
, se coerenti, sul piano logico, con una esauriente analisi delle risultanze agli atti ,
si sottraggono al sindacato di legittimità ( Sez. un. 25-11-’95, Facchini, rv203767).
4. E’ invece fondato il secondo motivo. L’indicazione, nel dispositivo della sentenza
di primo grado, della pena di 15 giorni di arresto è inequivocabilmente frutto di
errore materiale. Si legge infatti nella motivazione della sentenza che Berlinghieri
era meritevole delle attenuanti generiche. Perciò ” la pena-base di euro 1500 di
ammenda può essere diminuita di un terzo”. Mai il giudice ha menzionato la pena
detentiva. Ad ulteriore conferma di ciò, è da osservare che la pena di 15 giorni di
arresto assai difficilmente può , sotto il profilo aritmetico , costituire la risultante di
una diminuzione di un terzo. Stante l’univoca riconducibilità della discrasia in
disamina all’ambito concettuale dell’errore materiale, obiettivamente riconoscibile,
contenuto nel dispositivo , non ci si trova in presenza di un effettivo contrasto tra
motivazione e dispositivo e non si applica perciò il principio della prevalenza di
quest’ultimo. E’ anzi pienamente legittimo il ricorso alla motivazione, che non lascia
dubbi sull’effettivo tenore della statuizione terminativa , al fine di ovviare all’errore,
2

qualità del bene tale da farne sospettare la provenienza delittuosa. Non averne

eliminandone gli effetti ( Sez VI 23-5-2003 n 25703, rv. n. 226048). Erroneamente,
pertanto , la Corte di appello ha confermato la pena di giorni 15 di arresto. Non
occorre tuttavia procedere ad annullamento con rinvio della sentenza impugnata,
potendo questa Corte individuare essa stessa, nell’ottica delineata dall’ad 620 lett I)
cpp , la pena da applicare, poiché è del tutto ovvio che il giudice di primo grado,
che è partito da una pena-base di euro 1500 ed ha applicato la diminuzione di un

La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio limitatamente alla pena ,
che va determinata in euro 1000 di ammenda, condizionalmente sospesa. Il ricorso
va rigettato nel resto.

PQM
ANNULLA SENZA RINVIO LA SENTENZA IMPUGNATA LIMITATAMENTE ALLA PENA CHE DETERMINA IN EURO
1000 DI AMMENDA, CONDIZIONALMENTE SOSPESA. RIGETTA NEL RESTO IL RICORSO.

Così deciso in Roma , all ‘udienza del 12-9-13 .

terzo ex art 62 bis cp , abbia inteso applicare la pena di euro mille di ammenda.

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