Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47994 del 27/10/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 47994 Anno 2015
Presidente: FRANCO AMEDEO
Relatore: DI NICOLA VITO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Gani Cakoni, nato in Albania il 06-05-1953
avverso la ordinanza del 01-10-2014 della Corte di appello di Genova;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;
lette le conclusioni del Procuratore Generale che ha chiesto l’annullamento con
rinvio;

Data Udienza: 27/10/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Cakoni Gani propone personalmente ricorso per cassazione impugnando
l’ordinanza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Genova
rigettava la richiesta di rimessione in termini per l’impugnazione della sentenza
del tribunale di Genova del 27 novembre 2002, irrevocabile il 17 aprile 2003.

motivo di gravame con il quale deduce la violazione dell’articolo 175 del codice di
procedura penale (articolo 606, comma 1, lettera c), codice di procedura
penale).
Sostiene il ricorrente che la Corte territoriale ha ritenuto la elezione di
domicilio effettuata dall’imputato presso il difensore quale circostanza idonea a
dimostrare l’effettiva conoscenza da parte del condannato della sentenza emessa
nei suoi confronti, con la conseguenza che il termine per proporre l’impugnazione
si sarebbe consumato senza che potessero ricorrere le condizioni per una
richiesta di remissione in termini per interporre il gravame.
Obietta il ricorrente che tale presunzione, assunta a ratio decidendi da parte
della Corte d’appello, sarebbe contrastata dalla decisiva circostanza del decesso,
avvenuto nel corso del processo, del suo difensore di fiducia, tanto che gli fu
nominato un difensore di ufficio con il quale egli non ha avuto alcun contatto,
con la conseguenza di non essere mai venuto a conoscenza della sentenza di
condanna emessa nei suoi confronti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. La Corte d’appello ha affermato che il ricorrente nominò suo difensore di
fiducia l’Avvocato Angelo Allegro, presso il quale il ricorrente stesso, già
latitante, aveva eletto domicilio, tanto che in data 23 gennaio 2012 fu
regolarmente notificato, presso il difensore domiciliatario, il decreto dispositivo
del giudizio.
L’avvocato Angelo Allegro assistette l’imputato nel procedimento innanzi al
tribunale di Genova fino a che, risultando lo stesso deceduto il 17 ottobre 2002,
il tribunale nominò un difensore di ufficio all’imputato stesso, il quale dunque
aveva avuto effettiva conoscenza del procedimento per essersi reso,
anteriormente alla cessazione della difesa di fiducia, latitante e così sottraendosi

2

2. Per la cassazione dell’impugnata ordinanza il ricorrente articola un unico

volontariamente alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione quotidiana la
polizia giudiziaria.
La Corte territoriale ha pertanto ritenuto che l’effettiva conoscenza del
procedimento fosse preclusiva della restituzione nel termine per impugnare la
sentenza contumaciale.

3. Questa Corte ha affermato che, in tema di restituzione nel termine per
impugnare una sentenza contumaciale, il concetto di “effettiva conoscenza” del
procedimento o del provvedimento deve intendersi nel senso di sicura

cognizione degli estremi del provvedimento (autorità, data, oggetto), collegata
alla comunicazione di un atto formale, che consenta di individuare senza equivoci
il momento in cui detta conoscenza si sia verificata (ex multis, Sez. 1, n. 15543
del 11/04/2006, Joudar, Rv. 233880), precisando che la modifica legislativa
prevista dalla L. n. 60 del 2005 ha, da un lato, prodotto con l’art. 175, comma
secondo, cod. proc. pen. un allargamento delle ipotesi in cui è ammessa
l’impugnazione tardiva delle sentenze contumaciali, sostituendo alla prova della
non conoscenza del procedimento una presunzione di non conoscenza, e
dall’altro, ai sensi dell’art. 157, comma ottavo bis, cod. proc. pen., ha previsto
che la notifica al difensore di fiducia sia del tutto equiparabile, ai fini della
conoscenza effettiva dell’atto, alla notifica all’imputato personalmente. Ne
consegue che, mentre la notifica della sentenza contumaciale effettuata nei
confronti del difensore di fiducia costituisce prova di una conoscenza effettiva, la
notifica effettuata nei confronti di un difensore d’ufficio non è idonea di per sé a
provare l’effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento (ex multis,
Sez. 1, n. 16002 del 06/04/2006, Latovic, Rv. 233615).
Nel caso di specie la Corte d’appello ha rigettato l’istanza valutando il
presupposto della conoscenza dell’esistenza del procedimento sul quale ha
fondato anche la presunzione di conoscenza del provvedimento.
Tuttavia, come ha correttamente osservato il Procuratore Generale nella
requisitoria scritta, il principio secondo il quale il rapporto fiduciario con il proprio
difensore giustifica la convinzione che l’imputato sia informato del processo,
viene a cadere quando la presunzione di equiparazione tra conoscenza legale e
conoscenza effettiva viene posta in dubbio dalle contrarie allegazioni del
condannato.
Nel caso di specie, la circostanza della nomina di un avvocato di ufficio, in
sostituzione della legale di fiducia deceduto, è del tutto pacifica, ed indicata nello
stesso provvedimento impugnato, e contrasta l’assunto della Corte del merito
circa la sicura conoscenza da parte dell’istante del provvedimento impugnato.

3

consapevolezza da parte dell’imputato della pendenza del processo e di precisa

Né la motivazione può dirsi logicamente immune dalle censure proposte per
avere operato riferimento alla latitanza del ricorrente e dunque ad una scelta
volontaria dello stesso, poiché la morte del difensore è circostanza che mina in
radice la presunzione di una conoscenza, basata, evidentemente, sul rapporto
con il difensore fiduciario, e ciò ancor più ove si consideri che la stessa Corte
d’appello ha precisato che lo stato di latitanza precedette la suddetta nomina del
difensore di fiducia.

4. L’ordinanza impugnata, ferma restando la tempestività dell’istanza di

requisito dell’effettiva conoscenza del procedimento e del provvedimento, sulla
base del principio di diritto, al quale dovrà attenersi il Giudice del rinvio, secondo
cui il rigetto della richiesta di restituzione nel termine per impugnare la sentenza
contumaciale presuppone non soltanto che l’interessato abbia avuto effettiva
conoscenza del procedimento ma che egli sia anche a conoscenza del
provvedimento da impugnare (Sez. F, n. 40158 del 01/09/2015, Elcot ,non
mass.; Sez. 1, n. 26321 del 18/05/2011, Haramliyska, Rv. 250683; Sez. 1, n.
7339 del 28/01/2008, Sylasani, Rv. 239137).

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Genova.
Così deciso il 27/10/2015

restituzione nel termine, va annullata con rinvio per nuovo esame in ordine al

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