Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47988 del 28/10/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 47988 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: SERRAO EUGENIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CIZMIC RABIA N. IL 28/08/1992
avverso la sentenza n. 5303/2015 TRIBUNALE di ROMA, del
13/04/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO;

Data Udienza: 28/10/2015

Motivi della decisione

Cizmic Rabia ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del
Tribunale di Roma in data 13/04/2015, con la quale, ai sensi dell’art. 444 cod.
proc. pen., è stata applicata la pena concordata dalle parti, in ordine al reato di
cui agli artt.110, 624 e 625 nn.5 e 8 cod. pen.
L’esponente deduce la carenza di motivazione per non avere il giudice
fornito una corretta interpretazione degli elementi che aveva a sua disposizione.

Come noto, questa Suprema Corte ha ripetutamente affermato il principio in
base al quale l’obbligo della motivazione della sentenza non può non essere
conformato alla particolare natura giuridica della sentenza di patteggiamento: lo
sviluppo delle linee argonnentative è necessariamente correlato all’esistenza
dell’atto negoziale con cui l’imputato dispensa l’accusa dall’onere di provare i
fatti dedotti nell’imputazione. Ciò implica che il giudizio negativo circa la
ricorrenza di una delle ipotesi di cui all’art. 129 cod. proc. pen. deve essere
accompagnato da una specifica motivazione solo nel caso in cui dagli atti o dalle
deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di
cause di non punibilità, dovendo invece ritenersi sufficiente, in caso contrario,
una motivazione consistente nella enunciazione, anche implicita, che è stata
compiuta la verifica richiesta dalla legge e che non ricorrono le condizioni per la
pronunzia di proscioglimento ex art. 129 (Sez. U. 27 marzo 1992, Di Benedetto;
Sez. U. 27 dicembre 1995, Serafino).
Tale orientamento è stato concordemente accolto dalla giurisprudenza
successiva. Anche per ciò che concerne gli altri tratti significativi della decisione,
che riguardano precipuamente la qualificazione giuridica del fatto, la
continuazione, l’esistenza e la comparazione delle circostanze, la congruità della
pena e la sua sospensione, la costante giurisprudenza della Corte regolatrice, nel
solco delle enunciazioni delle Sezioni unite, ha affermato che la motivazione può
ben essere sintetica ed a struttura enunciativa, purché risulti che il giudice abbia
compiuto le pertinenti valutazioni.
In ogni caso, la funzione tipica dell’impugnazione è quella della critica
argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si
realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt.
581 e 591 cod.proc.pen.) debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e
gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell’atto
di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilnnente il confronto
puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di

2

Il ricorso è inammissibile.

fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui
dispositivo si contesta, nel caso di specie del tutto mancante.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna della
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.500,00
in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

spese processuali e della somma di euro 1.500,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in data 28 ottobre 2015

3

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle

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