Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4797 del 06/11/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4797 Anno 2015
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MASERA ENRICO N. IL 25/03/1985
avverso la sentenza n. 3939/2012 CORTE APPELLO di TORINO, del
19/09/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;

Data Udienza: 06/11/2014

123 Masera Enrico

Motivi della decisione

Il ricorso proposto dall’imputato in epigrafe avverso sentenza recante l’affermazione di
responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 186.2 del Codice della strada è manifestamente
infondato e quindi inammissibile.

motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logicogiuridici: correttamente la pena è stata sostituita con il lavoro di pubblica utilità considerando la
pena concretamente inflitta dal primo giudice.

Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di
esonero, della somma di euro 1.000 a titolo di sanzione pecuniaria.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 1.000.

Roma 6 novembre 2014

Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata

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