Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47966 del 28/10/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 47966 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: SERRAO EUGENIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PISHA PETRIT N. IL 29/04/1977
avverso la sentenza n. 745/2014 CORTE APPELLO di MILANO, del
22/09/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO;

Data Udienza: 28/10/2015

Motivi della decisione

Pisha Petrit ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della
Corte di Appello di Milano che, in data 22/09/2014, previa parziale riforma con
concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata
aggravante, ha confermato la pronuncia di condanna emessa il 30/04/2014 dal
Tribunale di Monza in relazione al reato di cui all’art.186, commi 2-bis e 7, d. Igs.
30 aprile 1992, n.285.

un’evenienza del tutto eccezionale l’ipotesi difensiva secondo la quale alla guida
del veicolo fosse un soggetto di età minore privo di qualsiasi abilitazione e per
aver negato la sospensione condizionale della pena sulla base dell’atteggiamento
oppositivo manifestato dall’imputato in occasione dell’illecito contestatogli.
Il ricorso è inammissibile.
Deve rilevarsi che, secondo il consolidato orientamento della Suprema
Corte, il vizio logico della motivazione deducibile in sede di legittimità deve
risultare dal testo della decisione impugnata e deve essere riscontrato tra le
varie proposizioni inserite nella motivazione, senza alcuna possibilità di ricorrere
al controllo delle risultanze processuali; con la conseguenza che il sindacato di
legittimità (in tal senso,
ex plurimis, Sez. 5, n. 4295 del 07/10/1997, Di Stefano, Rv. 209040; Sez. 3,
n.4115 del 27/11/1995, dep. 1996, Beyzaku, Rv. 203272). Tale principio, più
volte ribadito dalle varie sezioni della Corte di Cassazione, è stato altresì avallato
dalle stesse Sezioni Unite, le quali hanno precisato che esula dai poteri della
Corte di Cassazione quello di una degli elementi di fatto, posti a
sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al
giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera
prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle
risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessinnone, Rv.
207945). E la Corte regolatrice ha rilevato che anche dopo la modifica
dell’art.606 lett. e) cod. proc. pen., per effetto della legge 20 febbraio 2006 n.
46, resta immutata la natura del sindacato che la Corte di Cassazione può
esercitare sui vizi della motivazione, essendo rimasto preclusa, per il giudice di
legittimità, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento
della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di
ricostruzione o valutazione dei fatti (Sez. 5, n. 17905 del 23/03/2006, Baratta,
2

L’esponente deduce manifesta illogicità della motivazione per avere ritenuto

Rv. 234109). Pertanto, in sede di legittimità, non sono consentite le censure che
si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze
esaminate dal giudice di merito (ex multis Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009,
Candita, Rv.244181). Delineato nei superiori termini l’orizzonte del presente
scrutinio di legittimità, si osserva che il ricorrente invoca, in realtà, una
considerazione alternativa del compendio probatorio, con riguardo alla pretesa
assenza di dolo del prevenuto.
Ed invero, la Corte di Appello, sviluppando un percorso logico argomentativo

trovasse un minorenne e che il soggetto maggiorenne, regolarmente abilitato,
fosse semplicemente trasportato, sottolineando che tale situazione non fosse
stata riferita dall’imputato né dal minore nell’immediatezza dei fatti o nella fase
delle indagini e che dovesse, pertanto, ritenersi disancorata da elementi logici e
fattuali.
Con particolare riguardo al diniego della sospensione condizionale della
pena, la Corte territoriale ha evidenziato il dato negativo concretato dalla
condotta dell’imputato in occasione dell’illecito. Si tratta di motivazione esente
da palese illogicità e conforme al dettato normativo (art.164, primo comma, cod.
pen.) per cui il giudice deve concedere o negare il beneficio sulla base
dei criteri di politica criminale che governano l’istituto, e cioè deve concederlo
ogni volta che, sulla base dei parametri di cui all’art. 133 cod. pen., ritenga che il
colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati e che la
stessa sospensione condizionale possa costituire per il condannato una
controspinta al delitto, essendo conseguentemente congrua la motivazione del
diniego fondata sui medesimi parametri, dai quali al contrario il giudice abbia
desunto un giudizio prognostico sfavorevole. Posto che tra i parametri elencati
dall’art.133 cod. pen. rientra la gravità del reato per il quale si procede,
desumibile tra l’altro dalle modalità dell’azione, non si può ritenere che la
sentenza impugnata presenti alcun vizio di motivazione, non essendo il giudice
tenuto a prendere in considerazione tutti i parametri indicati da tale norma dopo
aver enunciato quali ha ritenuto prevalenti (Sez. 3, n.6641 del 17/11/2009,
dep.2010, Miranda, Rv. 246184; Sez. 3, n.9915 del 12/11/2009, dep.2010,
Stimolo, Rv. 246250; Sez. 4, n.9540 del 13/07/1993, Scalia, Rv. 195225).
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00
in favore della Cassa delle Ammende.

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immune da aporie di ordine logico, ha ritenuto non plausibile che alla guida si

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in d ta 28 ottobre 2015
e estensore

Il Presidente

Il Con

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