Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4796 del 06/11/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4796 Anno 2015
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MARINELLI FELICETTA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MAIFREDINI MARIA MIRELLA N. IL 30/01/1944
avverso la sentenza n. 69/2012 TRIBUNALE di FERRARA, del
04/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;
Data Udienza: 06/11/2014
Motivi della decisione
Contro la sentenza indicata in epigrafe, che ha ritenuto
responsabile Maifredini Maria Lorella in ordine al reato di cui
all’art.590 commi 1 e 3 c.p., ha proposto ricorso in cassazione
l’imputata chiedendone l’annullamento per manifesta illogicità
della motivazione in punto di responsabilità.
ex
articolo 606,
comma 30 ,
cod.proc.pen., perché proposto per motivi manifestamente
infondati, in quanto ripropone questioni di merito a cui la
sentenza impugnata ha dato ampia e convincente risposta e mira ad
una diversa ricostruzione del fatto preclusa al giudice di
legittimità. Una volta infatti che il giudice di merito abbia
chiarito la dinamica del fatto con motivazione congrua, non
compete alla Corte di legittimità valutare gli atti. Il Tribunale
di Ferrara quale giudice di appello ha invero adeguatamente ed
esaustivamente motivato in punto di responsabilità, evidenziando
le ragioni per cui la ricostruzione dell’incidente effettuata
dalla persona offesa Bandini Eugenio doveva essere ritenuta
attendibile e rispondente ai fatti come avvenuti e la sostanziale
corrispondenza tra la versione dei fatti fornita dal Bandini e
quanto osservato dal teste Ferroni.
Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna
della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al
pagamento, a favore della Cassa delle ammende, della somma di euro
1.000 a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di causa di
inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa,
della ricorrente stessa (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186
del 7 – 13 giugno 2000 ).
P Q M
Il ricorso è inammissibile,
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al
pagamento delle spese 47e3 processuali e al versamento della somma
di mille euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 6 novembre 2014
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