Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4796 del 06/11/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 4796 Anno 2015
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MARINELLI FELICETTA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MAIFREDINI MARIA MIRELLA N. IL 30/01/1944
avverso la sentenza n. 69/2012 TRIBUNALE di FERRARA, del
04/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;

Data Udienza: 06/11/2014

Motivi della decisione

Contro la sentenza indicata in epigrafe, che ha ritenuto
responsabile Maifredini Maria Lorella in ordine al reato di cui
all’art.590 commi 1 e 3 c.p., ha proposto ricorso in cassazione
l’imputata chiedendone l’annullamento per manifesta illogicità
della motivazione in punto di responsabilità.
ex

articolo 606,

comma 30 ,

cod.proc.pen., perché proposto per motivi manifestamente
infondati, in quanto ripropone questioni di merito a cui la
sentenza impugnata ha dato ampia e convincente risposta e mira ad
una diversa ricostruzione del fatto preclusa al giudice di
legittimità. Una volta infatti che il giudice di merito abbia
chiarito la dinamica del fatto con motivazione congrua, non
compete alla Corte di legittimità valutare gli atti. Il Tribunale
di Ferrara quale giudice di appello ha invero adeguatamente ed
esaustivamente motivato in punto di responsabilità, evidenziando
le ragioni per cui la ricostruzione dell’incidente effettuata
dalla persona offesa Bandini Eugenio doveva essere ritenuta
attendibile e rispondente ai fatti come avvenuti e la sostanziale
corrispondenza tra la versione dei fatti fornita dal Bandini e
quanto osservato dal teste Ferroni.
Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna
della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al
pagamento, a favore della Cassa delle ammende, della somma di euro
1.000 a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di causa di
inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa,
della ricorrente stessa (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186
del 7 – 13 giugno 2000 ).

P Q M

Il ricorso è inammissibile,

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al
pagamento delle spese 47e3 processuali e al versamento della somma
di mille euro alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 6 novembre 2014
Il 9r sente

IlCQnsiliet,’est.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA