Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47959 del 28/10/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 47959 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: SERRAO EUGENIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DE CURTIS NICOLA N. IL 06/01/1963
avverso la sentenza n. 2914/2013 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 30/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO;

1,4

Data Udienza: 28/10/2015

Motivi della decisione

De Curtis Nicola ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza
della Corte di Appello di Bologna in data 30/05/2014, con la quale, previa
riforma mediante concessione dei benefici di legge, è stata confermata la
condanna dell’imputato pronunciata dal Tribunale di Rimini il 8/05/2012 per il
reato di cui all’art.186, comma 2 lett.b), d. Igs. 30 aprile 1992, n.285.
L’esponente censura la sentenza impugnata per difetto degli elementi

in grado di incidere sulla positività del tasso alcolemico; deduce, quindi, vizio di
motivazione per avere la Corte territoriale posto a fondamento della pronuncia di
condanna un test etilornetrico inattendibile, anche per la dicitura presente sullo scontrino, e la testimonianza di un agente in merito
ai dati sintomatici la cui attendibilità era minata dai plurimi controlli effettuati
quella stessa sera, ignorando gli elementi di segno contrario emersi nel corso del
giudizio.
Con memoria depositata il 5 ottobre 2015 il difensore ha formulato istanza
di trattazione in pubblica udienza.
Il ricorso è inammissibile.
Deve, preliminarmente, ritenersi inaccoglibile la richiesta avanzata dal
ricorrente di assegnazione del ricorso a Sezione della Corte di Cassazione diversa
dalla Sezione Settima Penale, cui è stato trasmesso per la decisione in camera di
consiglio, con decreto del 6 dicembre 2014 del Consigliere delegato dal Primo
Presidente in sede di esame preliminare, ai sensi dell’art. 610 cod. proc. pen.
Tale trasmissione è, infatti, conseguita al rilievo preliminare della sussistenza di
una causa d’inammissibilità dell’impugnazione, ai sensi degli artt. 591, comma 1,
e 606, comma 3, cod. proc. pen., in dipendenza della genericità e della
manifesta infondatezza dei motivi sui quali si è basata. La conformità al dettato
costituzionale della disposizione normativa dell’art. 611 cod. proc. pen.,
antecedente alla riforma introdotta con legge 26 marzo 2001, n. 128 (in G.U.
Serie gen. 19/04/2001, n. 91), contenente , e ora richiamata dall’art. 610, comma 1,
cod. proc. pen., è stata ripetutamente affermata dalla giurisprudenza della Corte
regolatrice, che ha rimarcato che la previsione della decisione in camera di
consiglio senza l’intervento dei difensori non contrasta con il diritto di difesa, che
è garantito dalla facoltà di presentare memorie a sostegno del ricorso e non
necessariamente deve esplicarsi con la presenza della parte all’udienza camerale
(Sez. 6, n. 4679 del 27/11/1997, dep. 1998, Testa, Rv. 209780; Sez. 1, n. 5161
del 14712/1992, dep. 1993, Micci, Rv. 193075).
2

costitutivi del reato, soffrendo l’imputato di una patologia curata con un farmaco

Le censure formulate sono manifestamente infondate ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. e fondate su argomentazioni già vagliate e risolte
negativamente dal giudice del merito. In particolare, va osservato che l’art. 186
cod. strada vieta la guida in stato di ebbrezza e non la guida dopo l’ingestione di
liquidi alcolici. Consegue da ciò che deve essere cura dell’automobilista, nel caso
in cui assuma farmaci con contenuto alcolico, di non guidare veicoli e, in ogni
caso, di non ingerire ulteriori sostanze alcoliche, idonee a determinarne lo stato
di ebbrezza.

acquisiti emergesse la penale responsabilità dell’imputato, la quale trovava
fondamento nella presenza di precisi sintomi dell’ebbrezza, rilevati dai
Carabinieri, nell’esito positivo dell’accertamento etilonnetrico mediante

alcoltest,

nonché negli esiti della perizia dibattimentale espletata per verificare la possibile
incidenza del farmaco indicato dall’imputato sull’attendibilità dell’accertamento
mediante etilonnetro.
Congrua motivazione si rinviene nella sentenza anche con riferimento
all’elemento istruttorio dello scontrino dell’etilometro con la dicitura , posto che la Corte territoriale ha esaminato la contestuale
documentazione attestante il corretto funzionamento dello strumento e la sua
corretta taratura. Giova, in ogni caso, sottolineare che la dicitura non inficia di per sè l’attendibilità e la veridicità dell’etilemia come
accertata, risalendo peraltro l’insufficiente espirazione dell’aria nell’apparecchio
alla condotta dell’imputato. In tal caso, può dirsi acquisita, in nome del favor rei,
una misurazione verosimilmente inferiore per difetto al reale, della quale
ovviamente il prevenuto non aveva motivo di dolersi. L’insufficienza del
quantitativo d’aria immessa nell’etilometro, al di sotto di una data soglia, deve
infatti esser letta in favore dell’imputato, non essendo in grado l’apparecchio, in
tale evenienza, di rilevare il tasso effettivo e reale di etilemia. Qualora lo
strumento pervenga alla misurazione dell’etilemia, nonostante il volume
insufficiente d’aria in esso inspirata dal prevenuto, ma tale comunque da
consentirne il funzionamento, da ciò consegue che il tasso alcolemico così
riscontrato è da ritenersi inferiore a quello che si sarebbe rilevato nel diverso
caso di immissione di un volume d’aria invece , di guisa da doversi
plausibilmente ritenere pressoché pari al minimo rilevabile in detta condizione.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00
in favore della Cassa delle Ammende.

3

Nel caso di specie, il giudice di merito ha evidenziato come dagli atti

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in data 28 ottobre 2015
Il Rresidente

e estensore

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