Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4795 del 06/11/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4795 Anno 2015
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MARINELLI FELICETTA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
KABLI YASSINE N. IL 06/03/1985
avverso l’ordinanza n. 92/2012 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 27/09/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;

Data Udienza: 06/11/2014

Motivi della decisione

La Corte di Appello di

Reggio Calabria, con ordinanza

resa all’udienza camerale del giorno 27.09.2013 rigettava
l’istanza di riparazione presentata da Kabli Yassine per
ingiusta detenzione in carcere da lui subita dal
25.06.2010, quindi in regime di arresti domiciliari dal

nel procedimento penale 4536/10 RGNR, conclusosi con
sentenza di assoluzione del 31.05.2011.
Avverso la predetta ordinanza proponeva ricorso in
cassazione Kabli Yassine, a mezzo del suo difensore, e
concludeva chiedendo di volerla annullare in quanto
riteneva che non sussistesse nessun elemento da cui potesse
dedursi il dolo o la colpa grave da parte sua nell’avere
determinato l’applicazione della misura cautelare.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze si costituiva a
mezzo dell’Avvocatura Generale dello Stato e concludeva
chiedendo di voler rigettare il ricorso.
Il proposto ricorso è inammissibile in quanto perché basato
su elementi di fatto tendenti a contrastare la motivazione
dell’ordinanza impugnata che ha invece ritenuto che il
ricorrente con suoi comportamenti caratterizzati da colpa
grave aveva indotto in errore l’autorità determinandola ad
applicargli la misura della custodia in carcere.
La Corte territoriale ha infatti evidenziato l’indole
violenta dell’odierno ricorrente che, oltre a trovare
conferma nell’episodio del 25 maggio 2010, confermato dalla
denunciante, era riscontrata anche nel precedente penale
che l’uomo annoverava per un reato di resistenza a pubblico
ufficiale.
Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle

14.10.2010 al 19.11.2010, in esecuzione di un titolo emesso

ammende della somma di euro 1.000 a titolo di sanzione
pecuniaria, trattandosi

di causa di inammissibilità

riconducibile alla volontà,
ricorrente stesso

e quindi a colpa, del

(cfr. Corte

Costituzionale

sent. n.

186 del 7 – 13 giugno 2000 ).

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento
della somma di mille euro alla Cassa delle
Compensa le spese tra le parti.
Così deciso in Roma, il 6 novembre 2014.

ammende.

P Q M

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