Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4794 del 06/11/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4794 Anno 2015
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GIBERTINI GRAZIA N. IL 20/06/1968
avverso la sentenza n. 4802/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 20/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;
Data Udienza: 06/11/2014
117 Gibertini Grazia
Motivi della decisione
Il ricorso proposto dall’imputata in epigrafe avverso sentenza recante l’affermazione di
responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 186.2.0 del Codice della strada è
manifestamente infondato e quindi inammissibile.
motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logicogiuridici: si argomenta che l’illecito è stato riscontrato nel corso di un controllo di polizia e che lo
stato di alterazione era conclamato (3,3 g/I)
Si tratta di tipico apprezzamento in fatto, conforme ai principi e non sindacabile nella
presente sede di legittimità.
La questione afferente al teste non escusso, oltre a non apparire decisiva, \Aliene
dedotta per la prima volta in cassazione.
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna diecorrente al pagamento delle spese
del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni
di esonero, della somma di euro 1.000 a titolo di sanzione pecuniaria.
P Q M
dichiara inammissibile il ricorso e condanna
ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 1.000.
Roma 6 novembre 2014
Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata