Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47933 del 28/10/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 47933 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: BIANCHI LUISA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SCRIVANI NICOLAS N. IL 08/11/1983
avverso la sentenza n. 1484/2013 CORTE APPELLO di GENOVA, del
16/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;

‘i(

Data Udienza: 28/10/2015

48979/2014.
Motivi della decisione
Scrivani Nicolas ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe che ha confermato
quella di primo grado, resa a seguito di giudizio abbreviato, che lo aveva condannato
a tre mesi e dieci di arresto e 2000,00 euro di ammenda per il reato di cui al’art.
186, co. 2, lett.C) cds.

Si tratta di doglianze di merito, inammissibili perché riguardano l’esercizio del potere
discrezionale che compete al giudice in punto di dosimetria della pena, qui
correttamente esercitato valorizzando i precedenti penali.
E’ appena il caso di considerare che in tema di valutazione dei vari elementi per la
concessione delle attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per
quanto riguarda la dosimetria della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti,
la giurisprudenza di questa Suprema Corte non solo ammette la c.d. motivazione implicita
(Cass. sez. VI 22 settembre 2003 n. 36382 n. 227142) o con formule sintetiche (tipo “si
ritiene congrua” vedi Cass. sez. VI 4 agosto 1998 n. 9120 Rv. 211583), ma afferma anche
che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed
attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., sono censurabili in
cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Cass. sez. III
16 giugno 2004 n. 26908, Rv. 229298). Si tratta di evenienza che certamente non sussiste
nel caso di specie. Il Tribunale, infatti, ha considerato che l’imputato non era meritevole del
riconoscimento delle attenuanti generiche, in considerazione della negativa personalità del
medesimo prevenuto, lumeggiata dai precedenti penali a carico. Sulla scorta dei criteri di
cui all’art. 133 cod. pen., il giudicante ha quindi ritenuto congrua la pena di ammenda,
ridotta di un terzo per il rito prescelto.

Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende,
non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1000,00 (mille/00) a titolo di
sanzione pecuniaria.
p.q.m.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di
euro 1000,00 (mille/00).
Così deciso in Roma il 28/10/2015
Il Cs sigliere estensore

Le censure riguardano solo il trattamento sanzionatorio sotto il profilo della mancata
concessione delle attenuanti generiche.

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