Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47932 del 28/10/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47932 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: BIANCHI LUISA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BELLOFIORE ANTONIO N. IL 17/06/1991
avverso la sentenza n. 6360/2014 TRIBUNALE di NAPOLI, del
27/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;
Data Udienza: 28/10/2015
48885/2014
Motivi della decisione
Il ricorso, così correttamente qualificata l’impugnazione trasmessa a questa Corte
trattandosi di sentenza non appellabile, è inammissibile.
Secondo il combinato disposto degli artt. 591, co. 1 lett. c) e 581, co.1, lett. c),
l’impugnazione deve infatti contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione
specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono la richiesta.
La sanzione trova la sua ragion d’essere nella necessità di porre il giudice della
impugnazione in grado di individuare i capi e i punti del provvedimento che si
intendono censurare e presuppone che le censure stesse siano formulate con
riferimento specifico alla situazione oggetto di giudizio e non già con formulazioni
che, per la loro genericità, si attagliano a qualsiasi situazione.
Nel caso in esame il ricorrente si limita a denunciare i pretesi vizi di cui sopra senza
in alcun modo specificare in relazione a quali elementi o da quali circostanze essi
sarebbero sostenuti.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende,
non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1000,00 (mille/00) a titolo di
sanzione pecuniaria.
p.q.m.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di
euro 1000,00 (mille/00).
Così deciso in Roma il 28/10/2015
Il Co igliere estensore
Il Presidente
Bellofiore Antonio ha impugnato, con appello, la sentenza indicata in epigrafe che lo
ha condannato alla pena di 43000,00 euro di ammenda per il reato di cui al’art. 116,
co.13 cds per aver circolato alla guida di un motociclo senza essere in possesso della
patente di guida perché mai conseguita. Ha sostenuto che l’imputato avrebbe dovuto
essere assolto, che la pena era eccessiva e che si sarebbero dovute concedere le
attenuanti geriche.