Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47930 del 28/10/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 47930 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: BIANCHI LUISA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RIZAN VICTOR N. IL 03/02/1978
avverso la sentenza n. 6099/2013 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di PISA, del 30/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;

Data Udienza: 28/10/2015

48832/201*
Motivi della decisione
L’ imputato Rizan Victor ricorre per cassazione contro la sentenza di applicazione
concordata della pena per il reato di cui all’art. 589co.2 cp, in epigrafe indicata,
deducendo la mancanza di motivazione in ordine alli applicazione dell’articolo 129
c.p.p e alla determinazione della pena.

In tema di patteggiamento, ai sensi dell’art. 444 comma secondo cod. proc. pen. il

giudice non è tenuto ad accertare la concreta sussistenza del reato, in ordine al
quale le parti hanno negoziato la pena: egli è tenuto solo a verificare l’esattezza della
cornice giuridica nella quale è stato inquadrato il fatto in tutti i suoi elementi di
rilevanza penale e la praticabilità di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod.
proc. pen. Col patteggiamento vi è una sostanziale rinuncia dell’imputato a difendersi
sul merito dell’accusa, il che equivale ad una forma implicita di ammissione di
responsabilità che, se pur non esime il giudice dal valutare se sussistano cause di non
punibilità che ne impongono il proscioglimento, gli consente peraltro, in difetto di
specifici elementi espressamente dedotti dalla difesa, di fare una delibazione del tutto
sommaria delle risultanze processuali. Ciò significa che al proscioglimento ex art. 129
cpp il giudice può e deve pervenire solo quando sia evidente, dallo stesso capo di
imputazione, o da specifici elementi dedotti dalla difesa, la sussistenza di una causa di
non punibilità.
Non è questa la situazione che ricorre nel caso di specie atteso che la sentenza
impugnata ha correttamente qualificato il fatto e richiamato gli elementi di prova
risultanti dalle indagini e il ricorrente evoca in maniera del tutto generica l’applicazione
dell’art. 129 cpp.
Del tutto generico è il riferimento agli artt. 133 e 133 bis atteso che la pena applicata
è esattamente corrispondente a quella richiesta.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non
emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1500,00 (millecinquecento/00) a
titolo di sanzione pecuniaria.
p.q.m.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente, al pagamento delle spese del
procedimento e della somma di euro 1500,00 (millecinquecento/00) a favore della
Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 28.10.2015

Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi.

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