Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4793 del 06/11/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4793 Anno 2015
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MARINELLI FELICETTA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RICCI ROBERTO N. IL 30/07/1971
avverso la sentenza n. 2090/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 28/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;

Data Udienza: 06/11/2014

Motivi della decisione

Contro la sentenza indicata in epigrafe, che ha ritenuto
responsabile Ricci Roberto in ordine al reato di cui all’articolo
186, comma 2, lett.c) del codice della strada, ha proposto ricorso
in cassazione l’imputato chiedendone l’annullamento per violazione
di legge e difetto di motivazione con riferimento alla dosimetria

circostanze attenuanti generiche.
Il ricorso è inammissibile,

ex

articolo 606,

comma 3 ° ,

cod.proc.pen., perché proposto per motivi manifestamente
infondati, in quanto ripropone questioni di merito a cui la
sentenza impugnata ha dato ampia e convincente risposta.
Per quanto concerne il trattamento sanzionatorio, si rileva che la
decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato
argomentativo, che soddisfa appieno l’obbligo motivazionale, anche
per quanto

concerne la dosimetria della pena e li giudizio di

equivalenza

tra le concesse attenuanti generiche e la contestata

aggravante.

E appena il caso di considerare che in tema di

valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti
generiche,

ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per

quanto riguarda la dosimetria della pena ed i limiti del sindacato
di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa Suprema
Corte non solo ammette la c.d. motivazione implicita (Cass., Sez.6,
22 settembre 2003 n.227142) o con formule sintetiche (tipo “si
ritiene congrua” vedi Cass., sez.6, 4 agosto 1998, Rv.211583), ma
afferma anche che le statuizioni relative al giudizio di
comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato
in riferimento ai criteri di cui all’art.133 c.p., sono censurabili
in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o
ragionamenti illogici (Cass., sez.3, 16 giugno 2004 n.26908,
Rv.229298). Si tratta di evenienza che certamente non sussiste nel
caso di specie, avendo la Corte di appello di Bologna espressamente
chiarito le ragioni in base alle quali ha ritenuto di non concedere

della pena ritenuta eccessiva e alla mancata concessione delle

le attenuanti generiche

e di confermare la pena irrogata dal

giudice di primo grado.
Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al
pagamento, a favore della Cassa delle ammende, della somma di euro
1.000 a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di causa di

ricorrente stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7
– 13 giugno 2000 ).

P Q M

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese

.0-3

processuali e al versamento della somma

di mille euro alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 6 novembre 2014
est.

Il P

dente

inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del

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