Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47925 del 27/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 47925 Anno 2013
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: GAZZARA SANTI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DIOUF CHEIKH N. IL 01/01/1976
avverso la sentenza n. 420/2011 CORTE APPELLO di LECCE, del
17/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;

Data Udienza: 27/09/2013

Ritenuto:
-che con la sentenza in epigrafe segnata la Corte di Appello di Lecce, in
parziale riforma della pronuncia resa dal Tribunale di Lecce, sezione
distaccata di Nardò, ha assolto Cheikh Diouf dal reato di cui all’art. 171
ter, lett. d), L. 633/41, perché il fatto non era previsto dalla legge come
art. 171 ter lett. c), citata legge, e riconosciute le circostanze attenuanti
generiche equivalenti alla aggravante e alla recidiva contestate, ha
rideterminato la pena in mesi 6 di reclusione ed euro 3.000,00 di multa,
con conferma nel resto;
-che la difesa dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione,
eccependo la errata applicazione dell’art. 171 ter, lett. c), L. 633/41 e la
mancata applicazione dell’art. 49 cod.pen.;
-che il vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta l’impugnata pronuncia,
permette di rilevare la logicità e la correttezza della argomentazione
motivazionale, adottata dal decidente in ordine alla sussistenza del reato
e alla ascrivibilità di esso in capo al Diouf;
-che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa del prevenuto, il
principio affermato dalla Corte di Giustizia europea con la sentenza
dell’8/11/07, in processo Scwibbert, non incide sulla tutela del diritto di
autore in quanto tale e, in particolare, sui diritti riconosciuti a difesa della
personalità dell’autore o su quelli relativi alla utilizzazione economica
dell’opera dell’ingegno;
-che, quindi, la sentenza comunitaria citata non produce effetti nei
confronti delle violazioni sostanziali del diritto d’autore, in particolare su
quelle previste dall’art. 171 ter lett. c);
-che del tutto privo di fondamento è il secondo motivo di annullamento,
con cui si eccepisce la insussistenza dell’elemento oggettivo del reato e la
mancata applicazione dell’art. 49 cod.pen., in quanto la tesi sostenuta

reato; ha confermato la responsabilità del prevenuto in ordine al reato ex

dalla difesa si rivela inconferente, poichè la Corte territoriale, a seguito di
compiuta analisi valutativa delle emergenze istruttorie, da cui è emerso
che si era accertata la contraffazione della merce ( deposizione brig. Zizza)
ha ritenuto, a giusta ragione, concretizzato il reato per cui è condanna;
-che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge;

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle
Ammende della somma di euro 1.000,00.
Così deciso in Roma il 27/9/2013.

P. Q. M.

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