Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47923 del 28/10/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 47923 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: BIANCHI LUISA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FEROLETO MARCO N. IL 10/07/1971
avverso la sentenza n. 2616/2014 CORTE APPELLO di MILANO, del
10/07/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;

Data Udienza: 28/10/2015

48550/2014.
Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi manifestamente infondati.
Secondo il combinato disposto degli artt. 591, co. 1 lett. c) e 581, co.1, lett. c),
l’impugnazione deve infatti contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione
specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono la richiesta.
La sanzione trova la sua ragion d’essere nella necessità di porre il giudice della
impugnazione in grado di individuare i capi e i punti del provvedimento che si
intendono censurare e presuppone che le censure stesse siano formulate con
riferimento specifico alla situazione oggetto di giudizio e non già con formulazioni
che, per la loro genericità, si attagliano a qualsiasi situazione. La sanzione di
inammissibilità trova applicazione anche quando il ricorrente nel formulare le proprie
doglianze nei confronti della decisione impugnata trascura di prendere nella dovuta
considerazione le valutazioni operate dal giudice di merito e sottopone alla Corte
censure che prescindono da quanto tale giudice ha già argomentato.
Nel caso in esame la corte di appello ha già chiarito che la circostanza aggravante di
aver provocato un incidente è incompatibile con la concessione deLla sanzione
sostitutiva in esame stante l’espresso tenore della norma medesima. Si tratta di un
principio costante nella giurisprudenza di questa Corte ed anche di recente ribadito
con la sentenza n.13853 del 4/02/2015 2015 ) Rv. 263012 secondo cui in tema di
reato di guida in stato di ebbrezza, ai fini dell’operatività del divieto di sostituzione
della pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità – previsto dall’art.
186, comma 9-bis, cod. strada – è sufficiente che ricorra la circostanza aggravante di
aver provocato un incidente stradale essendo, invece, irrilevante che, all’esito del
giudizio di comparazione con circostanza attenuante, essa non influisca sul
trattamento sanzionatorio.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende,
non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1000,00 (mille/DO) a titolo di
sanzione pecuniaria.
p.q.m.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento ed al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma
di euro 1000,00 (mille/00).
Così deciso in Roma il 28/10/2015
Il Consigliere estensore

Feroleto Marco ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe che ha confermato
quella di primo grado che lo aveva ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 186,
co. 2 lett.B), co. 2 bis e 2 sexies cds, fatto del 10/10/2009, e dimininuiva la pena
inflitta.
Deduce violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla mancata
sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità per effetto dell’aggravante di
cui al comma 2 bis.

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