Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4792 del 06/11/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 4792 Anno 2015
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: BIANCHI LUISA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BONORA ADRIANO N. IL 29/09/1980
avverso la sentenza n. 7659/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 12/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;

Data Udienza: 06/11/2014

48895/2013
Motivi della decisione

Il difensore dell’imputato ha interposto ricorso per cassazione; deduce violazione di
legge e difetto di motivazione per la ritenuta responsabilità, fondata solo su atti
acquisiti al fascicolo, ma in difetto di istruttoria dibattimentale; sarebbe illogico aver
escluso, per tale ragione, la sussistenza dell’aggravante di aver cagionato un
incidente e aver invece confermato la avvenuta guida in stato di ebbrezza sulla base
dei soli scontrini dell’alcoltest che però non provano che l’imputato fosse alla guida
dell’auto; chiede che sia dichiarata la estinzione del reato per prescrizione.
Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza del motivo dedotto e per
l’assenza di specificità dello stesso. La Corte di appello, nel ribadire l’utilizzabilità ai
fini della decisione degli atti pur erroneamente acquisiti al fascicolo del dibattimento,
stante l’ assenza di opposizione dell’imputato (Cass. sez. III 5.4.2011 n.24410
rv.250806), ha motivatamente osservato che dal verbale di accertanti urgenti e dal
verbale di contestazione (e dunque non solo dagli scontrini dell’alcoltest) risultava
chiaramente che l’imputato era alla guida dell’auto; non risultava invece se
l’incidente fosse stato da lui provocato, come necessario ai fini della sussistenza
dell’aggravante. Di ciò non tiene conto il ricorrente il cui ricorso è pertanto
inammissibile.
Ne deriva la impossibilità di tenere conto della intervenuta prescrizione, come
sollecitato dal ricorrente, atteso che Ininammissibilità del ricorso per cassazione non
consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la
possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod.
proc. pen. (Sez. Un. 22.11.2000 n. 32 rv 217266).
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della cassa delle ammende,
non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1000,00 (mille/00) a titolo di
sanzione pecuniaria.
p.q.m.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di
euro 1000,00 (mille/00).
Così deciso il 6.11.2014

La corte di appello di Bologna , con la sentenza in epigrafe indicata, ha confermato
la condanna di Bonora Adriano alla pena di giustizia per il reato di cui all’art. 186,
co.2, lett A cds, accertato il 17.4.2008; ha escluso invece la sussistenza
dell’aggravante ex art. co .2 bis del medesimo articolo, riducendo la pena inflitta.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA