Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47919 del 28/10/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47919 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: BIANCHI LUISA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MERANDINO VINCENZO N. IL 08/07/1966
avverso la sentenza n. 1958/2014 CORTE APPELLO di TORINO, del
16/09/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;
L-
Data Udienza: 28/10/2015
48389/2014
Motivi della decisione
Deduce nullità della sentenza per violazione di legge e difetto di motivazione per non
essere stata operata la massima riduzione di pena in relazione alle attenuanti
generiche.
Si tratta di doglianze di merito, inammissibili perché riguardano l’esercizio del potere
discrezionale che compete al giudice in punto di dosimetria della pena, qui
correttamente esercitato valorizzando i precedenti penali. Deve inoltre considerarsi
che la sentenza qui impugnata ha già precisato che la riduzione per le generiche è
avvenuta nella misura massima consentita e che l’aumento della pena pecuniaria per
l’aggravante ex co. 2 sexies non può essere oggetto di bilanciamento.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende,
non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1000,00 (mille/00) a titolo di
sanzione pecuniaria.
p.q.m.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento ed al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma
di euro 1000,00 (mille/00).
Così deciso in Roma il 28/10/2015
Il Consigliere estensore
I /Presiden e
Mfrandino Vincenzo ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe che ha
confermato quella di primo grado che lo aveva ritenuto responsabile del reato di cui
all’art. 186, co. 2 lett. C), co. 2 sexies, cds, fatto del 22/5/2011, e condannato alla
pena di giustizia.