Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4791 del 06/11/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4791 Anno 2015
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MARINELLI FELICETTA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PILATI STEFANO N. IL 20/03/1975
avverso la sentenza n. 10837/2012 GIP TRIBUNALE di BOLOGNA,
del 02/07/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;

Data Udienza: 06/11/2014

Motivi della decisione

Contro la sentenza indicata in epigrafe, che ha ritenuto
responsabile Pilati Stefano in ordine al reato di cui all’articolo
116 commi 13 e 18 del Codice della Strada, ha proposto appello
trasmesso tempestivamente a questa Corte di cassazione l’imputato
chiedendone l’annullamento per violazione di legge con riferimento

dosimetria della pena ritenuta eccessiva.
Il ricorso è inammissibile,

ex

articolo 606,

comma 30 ,

cod.proc.pen., perché proposto da difensore non abilitato perché
non iscritto all’albo degli avvocati abilitati a difendere davanti
alla Corte di Cassazione.
Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al
pagamento, a favore della Cassa delle ammende, della somma di euro
500

a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi

di causa di

inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del
ricorrente stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7
– 13 giugno 2000 ).

P Q M

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese lì1 processuali e al versamento della somma
di cinquecento euro alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 6 novembre 2014
siji lieY

est.Uf

Il P

dente

al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e alla

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