Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47909 del 28/10/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 47909 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: BIANCHI LUISA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CAMPOLO MARCELLO N. IL 21/11/1989
avverso la sentenza n. 330/2014 CORTE APPELLO di CATANZARO,
del 13/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;

Data Udienza: 28/10/2015

47994/2015
Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile. Ai sensi dell’art. 606 lett. e) cpp i vizi della motivazione (e
quindi anche il travisamento dei fatti deducibile sotto questo profilo) devono risultare
“dal testo del provvedimento impugnato” , mentre non possono derivare da un
controllo della Corte di Cassazione sulla interpretazione delle prove che è compito del
giudice di merito. Davanti a questa Corte è consentito solo dedurre il vizio di
illogicità della motivazione ovvero quello di travisamento della prova che si realizza
allorché si introduca nella motivazione un’informazione rilevante che non esiste nel
processo ovvero si ometta la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia.
Non è questo il caso del presente procedimento in cui correttamente entrambi i
giudici di merito hanno attribuito valore decisivo al risultato delle prove effettuate
con l’etilometro, del cui corretto funzionamento non vi era motivo di dubitare, e
hanno considerato del tutto logicamente i dati sintomatici soltanto come confermativi
del risultato in tal modo raggiunto.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende,
non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1000,00 (mille/00) a titolo di
sanzione pecuniaria.
p.q.m.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento ed al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma
di euro 1000,00 (mille/00).
Così deciso in Roma il 28/10/2015
Il Consigliere estensore

Il

ide te

ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe che ha
Campolo Marcello
confermato quella di primo grado che lo aveva ritenuto responsabile del reato di cui
all’art. 186, co. 2 lett.B), cds, fatto del 15/8/2009.
Deduce violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all’accertamento di
responsabilità in quanto non si è spiegato come i risultati delle prove effettuate con
l’etilometro possano essere compatibili con i sintomi risultanti dal verbale e/o quelli
dichiarati al dibattimento dagli accertatori.

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